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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2148

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2148 della Commissione, del 23 ottobre 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia

Normativa europea32025R2148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, che aveva istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie di India e Turchia. La Commissione rettifica retroattivamente i nomi di due produttori esportatori turchi appartenenti al gruppo Bien & Qua, confermando invariata l’aliquota del dazio individuale del 4,8 % e il codice addizionale C901. La correzione opera a decorrere dall’11 febbraio 2023, così da far coincidere il testo del regolamento con i dati effettivamente accertati nell’inchiesta iniziale.

Rettifica retroattiva del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 sui dazi antidumping definitivi per piastrelle di ceramica originarie di India e Turchia, limitatamente alla correzione dei nomi di due produttori esportatori turchi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia già assoggettate al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. La rettifica riguarda in modo specifico il gruppo di produttori esportatori turco Bien & Qua incluso nel campione dell’inchiesta e, in particolare, la correzione della denominazione dei produttori esportatori cui è applicato il dazio individuale del 4,8 % con codice addizionale C901. L’effetto è retroattivo a decorrere dall’11 febbraio 2023, data di applicazione del regolamento iniziale; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori esclusioni o estensioni di ambito.

Rettifica del dazio antidumping sulle piastrelle di ceramica originarie di India e Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2148 della Commissione interviene per correggere un errore materiale presente nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia. La rettifica riguarda esclusivamente la denominazione di due produttori esportatori turchi appartenenti al gruppo Bien & Qua, senza modificare l’aliquota del dazio né il quadro sostanziale della misura.

Contesto dell’intervento

Nel corso dell’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento iniziale, la Commissione aveva utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. Nel luglio 2025 il gruppo Bien & Qua ha segnalato che i nomi riportati nel regolamento iniziale erano errati; l’esame dei documenti già presentati nell’inchiesta originaria, in particolare lo statuto, ha confermato l’errore materiale.

Ambito della rettifica

La modifica concerne la sola voce relativa alla Turchia nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. I soggetti correttamente indicati sono:

  • "Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.";
  • "Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.".

Resta immutato il dazio antidumping individuale del 4,8 % e il codice addizionale C901.

Effetti temporali

La Commissione dispone espressamente una retroattività della correzione: il regolamento si applica a decorrere dall’11 febbraio 2023, cioè dalla data di applicazione del regolamento iniziale. L’atto di rettifica entra invece in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Base giuridica e adozione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, con richiamo all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, e risulta conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La Commissione precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dei nominativi dei produttori esportatori turchi

L’articolo 1 sostituisce la voce relativa alla Turchia nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265. I nomi errati "Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş." e "Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş." sono sostituiti con "Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş." e "Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.". Restano invariati il dazio antidumping individuale del 4,8 % e il codice addizionale C901.

Retroattività della correzione

L’articolo 2 dispone che il regolamento si applica a decorrere dall’11 febbraio 2023, quindi con efficacia retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento di rettifica. La correzione incide pertanto sul testo del regolamento iniziale sin dalla sua applicazione originaria.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1, nonché il ricorso al campionamento ai sensi dell’articolo 17 nell’inchiesta originaria. La rettifica è adottata in considerazione dell’errore materiale segnalato nel luglio 2025 dal gruppo Bien & Qua e della successiva verifica dei documenti presentati nell’inchiesta iniziale.

Come è indicizzato

Materieantidumpingcommercio internazionaledifesa commercialeunione doganale

Testo integrale

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