Ordinanza n. 436/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di revisione in autotutela dell’iscrizione nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, sospensione del procedimento di ritipizzazione urbanistica e deliberazioni comunali relative al mantenimento degli effetti catastali e urbanistici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota con cui il Comune ha rigettato l’istanza di revisione in autotutela dell’iscrizione delle aree nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, la successiva nota di sospensione del procedimento di ritipizzazione urbanistica e le deliberazioni della Giunta municipale, comprese quelle annuali confermative, nella parte riguardante le aree interessate. Nella fase cautelare sono state prospettate questioni relative alla disciplina del catasto delle aree percorse dal fuoco, alla portata del riesame svolto dall’Amministrazione in autotutela, alla natura dei vincoli urbanistici gravanti sulle aree e alla compatibilità di un intervento di produzione di energia da fonte rinnovabile con l’art. 10 della legge n. 353 del 2000.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia presenti questioni di significativa complessità, non definibili sulla base della sommaria cognizione cautelare, anche in considerazione delle difese e della documentazione tecnica depositate dal Comune. L’approfondimento richiesto riguarda sia la disciplina del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco sia l’estensione del riesame procedimentale in autotutela, la natura dei vincoli urbanistici e la compatibilità dell’intervento energetico con l’art. 10 della legge n. 353 del 2000. Il Collegio ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di gennaio 2027, mentre le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica
Consente al giudice, quando la controversia richiede una cognizione piena incompatibile con la fase cautelare, di accogliere la domanda cautelare disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
art. 10 l. 353/2000
compatibilità dell’intervento di produzione di energia da fonte rinnovabile con la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 353 del 2000
La compatibilità dell’intervento energetico con la disciplina relativa alle aree percorse dal fuoco è stata ritenuta questione da approfondire nella fase di merito.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare investe questioni tecniche e giuridiche complesse che richiedono una cognizione piena, il giudice può evitare di anticipare la decisione sull’efficacia dell’atto e disporre, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito non comporta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che restano operativi fino alla decisione sul merito.
- In presenza di contestazioni riguardanti l’iscrizione di aree nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, la portata del riesame amministrativo in autotutela, i vincoli urbanistici e la compatibilità di interventi energetici con la disciplina antincendio, la valutazione cautelare può essere rinviata alla fase di cognizione piena quando la documentazione tecnica non consenta una decisione sommaria adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →