Sentenza n. 13232/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 10464/2025, pubblicata in data 20/10/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 14968/2025, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024, con corresponsione degli interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 10464/2025, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione della pronuncia, nonostante il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l’inadempimento né dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, non aveva eccepito l’adempimento e non aveva fornito alcuna giustificazione dell’inerzia. Il Collegio ha ribadito che il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al vincitore gli effetti pratici della pronuncia e che l’amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato, senza discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il ricorso è stato quindi accolto: il Ministero è stato ordinato di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando l’attribuzione della Carta elettronica e il pagamento delle somme dovute secondo il titolo giudiziale. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dal Collegio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, finalizzato a ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali definitive.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e i relativi poteri decisori.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso consente la proposizione dell’azione esecutiva.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È richiamato quale fondamento del potere del giudice amministrativo di disporre le misure necessarie all’attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giurisdizionale sia definitivo, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni a carico della pubblica amministrazione.
- L’amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratica o insufficienza finanziaria; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, ma soltanto, entro i limiti segnati dal giudicato, sulle modalità esecutive.
- L’inerzia dell’amministrazione, unita alla mancata prova dell’adempimento e all’assenza di giustificazioni nel giudizio di ottemperanza, integra inottemperanza e legittima l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a sostituire l’amministrazione inadempiente, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte vittoriosa.
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