Cassazione Civile, Ordinanza n. 04122/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva chiesto a due ministeri la condanna al pagamento di una somma a titolo di compensazione per i minori introiti dell'ICI relativi agli anni dal 2002 al 2009, sostenendo che l'art. 64 della legge n. 388 del 2000 consentisse di ottenere trasferimenti statali anche per gli anni successivi al primo, sulla base dei minori gettiti derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'appello ministeriale, ritenendo che la perdita di gettito si ripetesse ogni anno e che il consolidamento dei trasferimenti fosse solo una modalità contabile. I ministeri hanno proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 64 della legge n. 388 del 2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197 del 2002, sostenendo che ai fini della verifica delle soglie per il contributo vanno considerati soltanto i nuovi immobili che, in ciascuna annualità, passano al regime della rendita catastale provvisoria, senza sommare i minori gettiti già compensati e consolidati negli anni precedenti. Il comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulle spese, lamentando la compensazione disposta in appello senza adeguata motivazione e senza reale situazione di incertezza o contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dei ministeri, richiamando un orientamento di legittimità già formatosi e ribadendo che il superamento delle soglie per ottenere il contributo va valutato anno per anno senza tener conto del minor gettito ICI già compensato e consolidato negli anni precedenti; tuttavia, nella determinazione del minor introito annuale si considerano non solo le autodeterminazioni provvisorie presentate in quell'anno ma anche quelle presentate negli anni precedenti e non ancora compensate, se riferite a fabbricati che continuano a incidere sul gettito dell'anno considerato. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale del comune è stato assorbito, perché la cassazione della decisione di merito ha travolto automaticamente la statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c.
Norme richiamate
art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
la norma prevede, a decorrere dal 2001, trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI subiti dai comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D; il superamento delle soglie deve essere verificato anno per anno senza considerare il gettito già compensato e consolidato negli anni precedenti.
art. 53, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
è richiamato come disciplina previgente, sostituita dal meccanismo introdotto dall'art. 64 della legge n. 388 del 2000.
art. 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
è richiamato come precedente regime di determinazione del contributo, superato dalla nuova disciplina dell'art. 64.
art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701
la disposizione conferisce rilievo fiscale provvisorio alla rendita proposta dai contribuenti per i fabbricati di categoria D.
art. 2 del d.m. 1 luglio 2002, n. 197
stabilisce criteri e modalità applicative del contributo, quantifica il minor gettito e ancora il riconoscimento ai limiti di soglia, precisando che il contributo è attribuito l'anno successivo e consolidato nei trasferimenti erariali.
art. 3, comma 2, del d.m. 1 luglio 2002, n. 197
è considerato dalla sentenza impugnata come previsione di consolidamento; la Corte di cassazione lo intende come meccanismo attuativo che non consente di ricalcolare il superamento delle soglie con riferimento a minori gettiti già consolidati.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolamentazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale come base per la compensazione delle spese, censurata dal comune.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per difetto di motivazione della statuizione sulle spese.
art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale per insufficienza della motivazione in materia di spese.
art. 111 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 336, primo comma, c.p.c.
l'accoglimento del motivo di ricorso sul merito travolge automaticamente la statuizione sulle spese del giudizio di merito, rendendo assorbito il ricorso incidentale su tale punto.
Massime di principio
- In tema di trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI, la verifica del superamento delle soglie di legge va compiuta con riferimento al singolo anno di imposta, senza sommare i minori gettiti già compensati e consolidati nei periodi precedenti.
- Ai fini del calcolo del minor introito annuale, possono invece essere considerati anche gli effetti economici delle autodeterminazioni provvisorie presentate in anni precedenti, purché non già compensate e consolidate, se incidono sul gettito dell'anno oggetto di verifica.
- Il consolidamento dei trasferimenti erariali già acquisiti ha natura attuativa e contabile, ma non legittima una duplicazione del computo del minor gettito ai fini della soglia nei successivi esercizi.
- Quando il giudice di legittimità accoglie il ricorso sulla questione di merito, la statuizione accessoria sulle spese del giudizio di merito resta travolta ex art. 336, primo comma, c.p.c.
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