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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della determinazione dirigenziale municipale n. 307 del 12 settembre 2025, con la quale è stata aggiudicata alla controinteressata la gara gestita dalla Stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Frosinone per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, sorveglianza ed assistenza alunni su scuolabus per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2025/2026 (CIG B7AC523689); 2) della nota della Provincia di Frosinone del 12 settembre 2025, comunicata il successivo giorno 17, recante comunicazione dell’aggiudicazione ex artt. 36 e 90, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; 3) della proposta di aggiudicazione e della sua approvazione; 4) della determinazione dirigenziale municipale n. 227 del 7 luglio 2025, recante indizione della procedura competitiva de qua; 5) di tutti i verbali della commissione giudicatrice; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; B) il risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202500853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, sorveglianza e assistenza alunni per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti di gara presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicatario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo, con il primo motivo, che l’offerta dell’aggiudicatario fosse anomala e insostenibile per la sottostima dei costi di manutenzione, revisione e assicurazione degli scuolabus, carburante, pulizia, veicoli di scorta e spese generali e amministrative, e che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare la verifica di anomalia ed escludere l’offerta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del diritto di accesso e di difesa, lamentando la mancata disponibilità degli atti di gara sulla piattaforma telematica. Con il terzo motivo ha sostenuto, in termini ipotetici, che le migliorie offerte dall’aggiudicatario avrebbero comportato ulteriori costi incompatibili con la sostenibilità dell’offerta. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da mancata aggiudicazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto quanto al primo motivo, dichiarato improcedibile quanto al secondo e inammissibile quanto al terzo. Il primo motivo è stato ritenuto infondato per mancato assolvimento dell’onere della prova: il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica illogicità o erroneità fattuale. La ricorrente aveva elaborato la contestazione sulla base dei propri costi aziendali, assumendo che la diversa offerta dell’aggiudicatario dovesse presentare la medesima struttura di costi, senza fornire elementi oggettivi, evidenti e decisivi di inattendibilità globale. Non erano state considerate le specifiche caratteristiche organizzative dell’aggiudicatario, tra cui la proprietà dei veicoli di scorta e del deposito, il possesso delle attrezzature di pulizia e l’assenza di consulenti esterni. Il secondo motivo è divenuto improcedibile perché, dopo la proposizione del ricorso, l’aggiudicatario ha depositato l’offerta tecnica ed economica integrale e i verbali di gara, soddisfacendo l’interesse conoscitivo e difensivo della ricorrente, che non ha poi proposto motivi aggiunti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché formulato in modo esplorativo e ipotetico, senza indicare specificamente quali migliorie avrebbero inciso sui costi e sulla sostenibilità dell’offerta; dopo l’ostensione integrale degli atti la ricorrente non ha articolato ulteriori contestazioni con motivi aggiunti. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto collegata alla pretesa illegittimità dell’aggiudicazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 3.000 per ciascuna delle amministrazioni resistenti e dell’impresa controinteressata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata nel disciplinare quale riferimento per i costi dichiarati dall’offerente ai fini della valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta.

  • art. 110, comma 1, d.lgs. 36/2023

    È indicato dalla ricorrente quale base normativa della censura relativa alla verifica dell’anomalia dell’offerta.

  • art. 22 del disciplinare di gara

    La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base a elementi specifici, ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, comma 9, del codice, appaia anormalmente bassa. Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio superiore a 4/5 del punteggio massimo conseguibile per l’offerta tecnica e per quella economica.

    La clausola attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che appaiano anormalmente basse sulla base di elementi specifici e dei punteggi conseguiti.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato con riferimento al diritto di difesa e all’interesse conoscitivo della concorrente rispetto agli atti di gara.

  • art. 53 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’accesso agli atti della procedura di gara.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Sono richiamati quali disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    i motivi specifici su cui si fonda

    Impone che il ricorso contenga motivi specifici; sono inammissibili censure generiche o meramente esplorative che richiedano al giudice di integrare le lacune difensive.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È richiamato per la preventiva sottoposizione alle parti della questione dell’improcedibilità del motivo sull’accesso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Sono indicati come fondamento della decisione secondo il principio della ragione più liquida, volto a consentire la definizione della causa sulla questione di più agevole soluzione, in funzione di economia e celerità processuale.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È la disposizione in base alla quale è stato individuato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il comma 9 è inoltre richiamato per i costi rilevanti ai fini dell’anomalia.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, il giudizio sull’anomalia o sull’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità, erroneità fattuale o di elementi oggettivi, evidenti e decisivi che dimostrino l’inattendibilità dell’offerta.
  • Chi contesta l’omessa verifica dell’anomalia deve fornire elementi probatori concreti e univoci, idonei a evidenziare vistose lacune giustificative, palesi contraddizioni o errori manifesti; non è sufficiente confrontare i costi dell’aggiudicatario con quelli propri, presumendo che le due imprese abbiano identica struttura organizzativa e di costi.
  • La sostenibilità dell’offerta deve essere valutata globalmente e in relazione alla concreta organizzazione dell’operatore economico; caratteristiche aziendali specifiche, quali la disponibilità in proprietà di mezzi, depositi o attrezzature e l’assenza di costi per consulenze esterne, possono giustificare una struttura di costi diversa da quella di altri concorrenti.
  • La sopravvenuta ostensione integrale degli atti di gara soddisfa l’interesse conoscitivo e difensivo del concorrente e determina l’improcedibilità della domanda di accesso o della relativa censura per sopravvenuto difetto di interesse, ove il ricorrente non deduca ulteriori motivi aggiunti.
  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso fondato su ipotesi generiche o meramente esplorative circa l’incidenza economica delle migliorie offerte dall’aggiudicatario, quando il ricorrente, dopo aver acquisito gli atti integrali di gara, non individui con motivi aggiunti le specifiche anomalie contestate.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereSopravvenuta carenza di interesse

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