Sentenza n. 13241/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-emanato in data 3 aprile 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 16 luglio 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato sull’esistenza di un procedimento penale per furto aggravato
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 3 aprile 2025, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in ragione di un procedimento penale pendente per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto assoluto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento, sostenendo che l’Amministrazione non aveva valutato la memoria e la documentazione trasmesse in risposta al preavviso di diniego. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dei principi di proporzionalità, lamentando l’omessa valutazione del percorso di integrazione, della stabile residenza, dell’attività lavorativa, della conoscenza linguistica e dell’assenza di condotte contrarie all’ordine pubblico. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buona amministrazione, imparzialità e correttezza di cui all’art. 97 Cost., del legittimo affidamento, nonché illogicità manifesta e abuso dell’autonomia procedimentale, assumendo che il diniego fosse fondato su reati soltanto potenziali o comunque non adeguatamente valutati. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. È stata accertata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non per omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma per omessa considerazione delle controdeduzioni effettivamente presentate dal ricorrente il 27 luglio 2024 in risposta al preavviso di diniego. Il Ministero aveva erroneamente ritenuto che non fossero pervenute osservazioni. Il vizio è stato ritenuto sostanziale, poiché le osservazioni avrebbero potuto incidere, almeno in ipotesi, sul contenuto dell’atto finale; non era quindi applicabile il meccanismo di sanatoria dei vizi formali previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, neppure nella formulazione previgente richiamata dal Collegio. L’annullamento non comporta l’accertamento del diritto alla cittadinanza né la spettanza definitiva del bene della vita: il procedimento regredisce e l’Amministrazione deve rivalutare la posizione complessiva dell’interessato e la sua effettiva integrazione economica e sociale, tenendo conto di tutte le circostanze concrete e indicando, ove persistano, gli eventuali motivi ostativi mediante il necessario preavviso. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione rientra nell’esercizio di un potere valutativo dell’Amministrazione, che deve esaminare la posizione complessiva del richiedente e il suo percorso di integrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dell’art. 10-bis ricorre anche quando il preavviso di diniego sia stato comunicato, ma l’Amministrazione ometta di considerare le osservazioni tempestivamente presentate dal privato, erroneamente ritenendole inesistenti.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale non è sanabile quando le osservazioni omesse avrebbero potuto incidere, anche solo in ipotesi, sul contenuto del provvedimento finale; in tal caso la violazione è idonea a determinare l’annullamento dell’atto.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve fondarsi su una valutazione istruttoria e motivazionale effettiva, comprendente anche gli elementi difensivi introdotti dal privato nel procedimento.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono all’Amministrazione di esaminare correttamente e integralmente gli apporti partecipativi dell’interessato.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ricorre soltanto quando manchi il preavviso di diniego, ma anche quando l’Amministrazione, dopo averlo comunicato, ometta di esaminare le osservazioni tempestivamente presentate dal privato o ne affermi erroneamente l’inesistenza.
- L’omessa considerazione delle controdeduzioni procedimentali determina un vizio sostanziale quando tali osservazioni avrebbero potuto incidere, anche in ipotesi, sul contenuto del provvedimento finale; in tale situazione non opera la sanatoria dei vizi formali prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
- L’annullamento di un diniego per violazione delle garanzie partecipative non attribuisce automaticamente al privato il bene della vita richiesto, ma comporta la regressione del procedimento e la riedizione del potere amministrativo, vincolata dal giudicato quanto alla necessità di esaminare le osservazioni e di rivalutare complessivamente la posizione dell’interessato.
- In un procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione deve valutare la posizione complessiva del richiedente e il suo effettivo percorso di integrazione economica e sociale, considerando tutte le circostanze concrete e non soltanto l’esistenza di un procedimento penale.
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