Sentenza n. 1869/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto di ammonimento rubricato sub n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 10 novembre 2025, notificato il 12 novembre 2025; - del provvedimento del 27 novembre 2025, comunicato a mezzo P.E.C. in pari data, con cui la Questura di -OMISSIS- respingeva l'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente il 24 novembre 2027; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso documentale, con conseguente condanna dell’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ammonimento del Questore e diniego di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore e il successivo diniego di accesso agli atti, chiedendo anche l'accertamento del diritto di accesso. Con un unico motivo ha contestato il decreto di ammonimento per violazione delle garanzie partecipative, deducendo l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'insufficienza della motivazione relativa alle gravi ragioni d'urgenza, ritenuta stereotipata e tralaticia. La domanda incidentale di accesso era già stata respinta dal TAR con precedente ordinanza collegiale. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso; la controinteressata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, richiamando l'orientamento secondo cui l'ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare, fondata su una valutazione indiziaria e prognostica del pericolo, non sull'accertamento di responsabilità. In presenza di precisi indizi di condotte aggressive, le esigenze di tutela della persona offesa e di sicurezza pubblica possono prevalere sull'interesse partecipativo del destinatario, consentendo l'adozione immediata della misura. Nel caso concreto, la motivazione dell'urgenza, riferita all'esigenza di scongiurare dinamiche ulteriormente pregiudizievoli, è stata ritenuta ragionevole in considerazione del fatto che l'aggressione si era verificata nell'abitazione familiare, alla presenza di una minore, e non appariva isolata né occasionale. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a contestare concretamente tale giudizio di celerità. La domanda di accesso era stata già respinta con ordinanza collegiale. Spese compensate per ragioni di equità sostanziale.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando ricorrano specifiche esigenze di urgenza; nell'adozione dell'ammonimento del Questore, tali esigenze possono derivare dalla necessità di prevenire ulteriori condotte violente e tutelare tempestivamente la persona offesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore è una misura amministrativa preventiva e cautelare, fondata su una valutazione indiziaria e prognostica del pericolo, e non richiede l'accertamento di una responsabilità per reati già commessi.
- In presenza di un quadro indiziario sufficientemente preciso relativo a condotte aggressive, le esigenze di tutela della persona offesa e di sicurezza pubblica possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento per consentire l'adozione immediata dell'ammonimento.
- Il Questore dispone di una discrezionalità nella valutazione dell'opportunità e dei tempi di adozione dell'ammonimento, potendo decidere se procedere senza indugio oppure instaurare previamente il contraddittorio, in relazione alle concrete esigenze di celerità.
- Il giudice amministrativo può ritenere ragionevole l'omissione della comunicazione di avvio quando il provvedimento esplicita circostanze concrete idonee a evidenziare il rischio di ulteriori condotte pregiudizievoli e il destinatario non fornisce elementi specifici per contestare tale valutazione.
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