Cassazione Civile, Ordinanza n. 20826/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore ceduto)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti verso una struttura sanitaria pubblica, relativo a corrispettivi fatturati da fornitori per servizi e prodotti farmaceutici e medicali. Il debitore ceduto ha proposto opposizione eccependo, da un lato, la legittimità del rifiuto opposto ad alcune cessioni di credito e, dall’altro, l’avvenuto pagamento di parte delle fatture azionate. Il tribunale ha revocato il decreto; in appello la cessionaria ha ottenuto solo un accoglimento parziale, con condanna della struttura sanitaria al pagamento di una somma residua. In cassazione la cessionaria ha dedotto, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti tra la struttura e i fornitori come somministrazione anziché vendita, l’omesso esame della persistenza dei rapporti contrattuali, vizi motivazionali sulla cessazione di un rapporto di fornitura telefonica, l’erronea valutazione della prova della ricezione del rifiuto di cessione, la tardività dell’eccezione relativa a una cessione e la non idoneità di alcuni documenti a provare i pagamenti. La struttura sanitaria ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la corte d’appello avesse invertito l’onere della prova, pretendendo da essa la dimostrazione del tempestivo rifiuto di fatture che assumeva non ricevute, e lamentando l’omesso esame della mancata ricezione delle fatture. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, confermando la decisione di merito e compensando le spese per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale della società cessionaria e inammissibile il ricorso incidentale della struttura sanitaria. In particolare, ha affermato che la qualificazione dei rapporti come somministrazione era corretta perché fondata su prestazioni periodiche o continuative soddisfacenti un bisogno durevole del destinatario, e che il nomen iuris indicato in fattura non era decisivo. Ha inoltre rilevato che alcune censure erano inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. e che il ricorso incidentale non coglieva la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva ritenuto dimostrata la notificazione delle cessioni. Il giudizio di legittimità si è quindi concluso con il rigetto del ricorso principale, l’inammissibilità dell’incidentale e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1559 c.c.
definisce la somministrazione come contratto con prestazioni periodiche o continuative di cose verso prezzo; la Corte lo usa per distinguere la somministrazione dalla vendita in base alla causa unitaria e al bisogno durevole del somministrato.
art. 1570 c.c.
richiamato come indice del collegamento tra somministrazione e disciplina del contratto cui corrispondono le singole prestazioni.
art. 117 d.lgs. n. 163/2006
ritenuto applicabile dalla corte d’appello ai rapporti di durata; la Corte di cassazione non ne mette in discussione l’operatività nel caso esaminato, ma valuta le censure sulla qualificazione e sulla prova del rifiuto.
art. 1284, 4° comma, c.c.
richiamato per gli interessi sugli interessi scaduti da almeno sei mesi prima del decreto ingiuntivo.
d.lgs. n. 231/2002
richiamato per la decorrenza degli interessi moratori sulle fatture scadute sino al saldo.
art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.
usato per veicolare censure di violazione di legge, ma alcune doglianze sono state respinte o perché infondate o perché formulate in modo inammissibile.
art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per le doglianze di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che il fatto omesso deve essere realmente non esaminato e decisivo.
art. 132 c.p.c.
invocato per vizio motivazionale; la Corte ribadisce che il vizio deve emergere dalla sentenza stessa e non da elementi estrinseci.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione e all’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 2667 c.c.
probabile refuso non presente nel testo; non inserito.
art. 2697 c.c.
invocato nel ricorso incidentale per il riparto dell’onere della prova; la Corte dichiara inammissibili le censure perché non colgono la ratio della decisione d’appello, che aveva dato per provata la notificazione delle cessioni.
art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: occorre riportare il contenuto dei documenti e localizzarli negli atti di causa.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l’onere di depositare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda o di indicarli con precisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La qualificazione di un contratto richiede, da un lato, l’accertamento della comune volontà delle parti e, dall’altro, l’inquadramento di tale volontà nello schema legale astratto; il sindacato di legittimità può investire la correttezza di questa seconda operazione, ma non sostituirsi all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito salvo specifici vizi motivazionali o violazioni dei criteri ermeneutici.
- La somministrazione si distingue dalla vendita quando le prestazioni periodiche o continuative sono funzionalmente dirette a soddisfare un bisogno reiterato o durevole del destinatario: l’elemento decisivo è la causa unitaria del rapporto, non il semplice susseguirsi di singole prestazioni o la durata della relazione commerciale.
- Il nomen iuris eventualmente indicato in fattura o nei documenti commerciali non è decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, dovendosi guardare all’effettivo intento empirico e alla concreta struttura del rapporto negoziale.
- Chi contesta l’efficacia di un rifiuto di cessione o l’esaurimento del rapporto sottostante deve fornire la prova dei fatti impeditivi o estintivi su cui fonda la propria tesi, secondo la ripartizione dell’onere probatorio applicabile nel caso concreto.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve risultare dalla sentenza impugnata considerata in sé; non può essere ricavato da elementi estrinseci al provvedimento.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando la censura si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicare con precisione dove siano reperibili nel fascicolo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto risulta già valutato dal giudice di merito o se la censura, in sostanza, mira a ottenere una diversa lettura delle prove.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
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