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Sentenza

Sentenza n. 12449/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa la sospensione dell’efficacia: - del decreto direttoriale del Ministero della cultura, Dipartimento per le attività culturali, Direzione cinema e audiovisivo del 4 marzo 2025, n. 792, pubblicato in pari data; - ove occorra, del decreto direttoriale del Ministero della cultura, Dipartimento per le attività culturali, Direzione cinema e audiovisivo del 9 settembre 2024 rep. 3052, recante l’assegnazione provvisoria dei contributi automatici - risultati 2020 (atto non immediatamente lesivo); - nonché tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, laddove lesivi delle posizioni giuridiche del ricorrente; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere un punteggio maggiore ed accedere, conseguentemente, ad un più consistente contributo pubblico per l’opera cinematografica.

Giustizia amministrativa202506429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di assegnazione dei contributi automatici per l'anno 2020, nella parte in cui non ha attribuito 20 punti per un premio cinematografico e non ha riconosciuto il corrispondente maggiore contributo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di riconoscimento di contributi automatici per un film, ottenendo 104 punti. L'amministrazione non aveva attribuito ulteriori 20 punti relativi alla premiazione del film come miglior opera ai Nastri d'Argento, poiché il premio era stato indicato nella domanda nella categoria errata. Con un unico motivo sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, della legge n. 220/2016 e del decreto ministeriale n. 251/2021, nonché eccesso o straripamento di potere per violazione dei parametri di attribuzione dei benefici economici, difetto di istruttoria, violazione della partecipazione procedimentale, omessa motivazione, omessa individuazione del responsabile del procedimento, difetto dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, errata valutazione, sviamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di giusto procedimento, ragionevolezza, proporzionalità, cooperazione, lealtà, correttezza, buon andamento e legittimo affidamento. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che l'errore di compilazione fosse meramente formale, che il premio risultasse comunque dalla documentazione procedimentale e che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la stessa ricorrente aveva riconosciuto, in una comunicazione del 19 dicembre 2024, di avere indicato erroneamente il premio nella domanda. Pertanto, l'amministrazione aveva correttamente considerato il dato risultante dalla piattaforma e motivato il mancato riconoscimento del punteggio, precisando che la disciplina applicabile non consentiva di integrare la documentazione dopo la chiusura della finestra temporale. Il Collegio ha affermato che, nelle procedure comparative e di massa, il soccorso istruttorio non può essere invocato per superare gli obblighi di correttezza, completezza e autoresponsabilità gravanti sul partecipante. L'amministrazione non era tenuta a superare le risultanze formali del modulo mediante un esame separato della documentazione, poiché la standardizzazione della domanda era funzionale alla gestione tempestiva della procedura e alla tutela della par condicio. In una procedura di erogazione di finanziamenti pubblici, nella quale non occorre selezionare l'offerta con il miglior rapporto qualità-prezzo, la par condicio prevale sul favor partecipationis e sul soccorso istruttorio quando l'integrazione successiva comporterebbe una rimessione in termini. La mancata indicazione del responsabile del procedimento è stata qualificata come mera irregolarità non invalidante. Non è stata ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il soccorso istruttorio costituisce uno strumento che, nelle procedure comparative e di massa, incontra il limite degli obblighi di correttezza, completezza e autoresponsabilità del partecipante e della necessità di salvaguardare la par condicio.

  • artt. 2 e 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fondano, secondo il richiamo operato dal giudice, gli obblighi di correttezza, solidarietà, autoresponsabilità e cooperazione gravanti sui partecipanti alle procedure comparative.

  • l. 14 novembre 2016, n. 220

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamata quale disciplina legislativa del sistema dei contributi al cinema e all'audiovisivo.

  • d.m. Cultura 15 luglio 2021, n. 251

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disciplina della procedura non consentiva di integrare la documentazione dopo la chiusura della finestra temporale di presentazione delle domande.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di non procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati quando il ricorso è manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative e di massa, il partecipante deve compilare la domanda in modo completo, corretto e non reticente; l'amministrazione non è tenuta a superare le risultanze formali del modulo mediante autonome verifiche documentali, quando ciò comprometterebbe la standardizzazione e la ragionevole durata dell'istruttoria.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere, dopo la scadenza del termine di presentazione o dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, un errore imputabile al partecipante che comporterebbe l'integrazione sostanziale della domanda e una rimessione in termini.
  • Nelle procedure selettive per l'erogazione di finanziamenti pubblici, la par condicio dei partecipanti può prevalere sul favor partecipationis e sul soccorso istruttorio, poiché l'integrazione postuma della domanda altererebbe la posizione comparativa dei concorrenti.
  • La mancata individuazione del responsabile del procedimento, ove non sia dimostrata una concreta lesione delle garanzie partecipative o dell'esito procedimentale, costituisce una mera irregolarità e non determina l'invalidità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PAVizi formali non invalidanti

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