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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1295 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO - Dichiarazione del ricorrente di mancata notificazione della sentenza impugnata - Effetto - Implicita proposizione del ricorso per cassazione nel c.d. termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Eccezione del controricorrente relativa all'avvenuta notificazione della sentenza o emergenza di tale circostanza dagli atti - Conseguente attività di controllo da parte della S.C. - Rilievo dell'omesso deposito della copia della sentenza impugnata nel termine previsto dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ. - Conseguenze - Declaratoria di improcedibilità del ricorso - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.F. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2004 e 2005. L'accertamento traeva origine da controlli bancari e da movimentazioni finanziarie ritenute non giustificate, per circa 1.600.000 euro. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente il rilievo del Pubblico Ministero relativo alla mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Nel ricorso la contribuente aveva indicato che la sentenza era stata notificata il 4 settembre 2012, ma aveva depositato soltanto la copia autentica della sentenza, senza la relativa relata di notificazione, né tale documento risultava altrimenti acquisito agli atti entro il termine previsto dall'art. 369, primo comma, c.p.c. La Corte ha applicato il principio secondo cui, quando risulta che la sentenza è stata notificata, il ricorrente deve depositare tempestivamente la copia della sentenza con la relata; la mancanza comporta l'improcedibilità, indipendentemente dalla tempestività del ricorso. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese, liquidate in 9.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Se il ricorrente non dichiara che la sentenza gli è stata notificata, la Corte presume, in linea generale, che l'impugnazione sia stata proposta nel termine lungo e ne verifica il rispetto. Se però dagli atti emerge che la sentenza è stata notificata, assume rilievo il termine breve.

  • Art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione.

    Il mancato deposito del ricorso nel termine stabilito determina l'improcedibilità dell'impugnazione.

  • Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Insieme con il ricorso, debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: ... copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

    Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositare entro il termine di cui al comma 1 la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione. L'omissione comporta l'improcedibilità.

  • Art. 372 c.p.c.

    La produzione successiva della relata può evitare l'improcedibilità soltanto nei limiti e nei termini ammessi per i documenti nuovi, purché la produzione avvenga entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.

  • Cass., Sezioni Unite, 16 aprile 2009, n. 9005

    Ha affermato che la mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione rende improcedibile il ricorso, anche se la tempestività del termine breve non è contestata o la relata risulta depositata dal controricorrente.

  • Cass., Sezioni Unite, 2 maggio 2017, n. 10648

    Ha temperato il precedente orientamento stabilendo che l'improcedibilità può essere esclusa quando la relata, pur non depositata dal ricorrente insieme al ricorso, sia comunque nella disponibilità del giudice entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. La sentenza precisa però che tale attenuazione non era applicabile al caso esaminato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre verificare con precisione se la sentenza impugnata è stata notificata e, in tal caso, depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza insieme alla relata di notificazione.
  • La mancata produzione della relata può determinare l'improcedibilità del ricorso, che viene esaminata prima di eventuali profili di inammissibilità o della tempestività del termine breve.
  • Non è normalmente sufficiente che la notifica o la relata siano menzionate nel ricorso, né che la controparte non contesti la tempestività dell'impugnazione.
  • La produzione successiva è utile solo se effettuata nei limiti temporali previsti e se il documento risulta comunque nella disponibilità del giudice entro il termine di deposito del ricorso.
  • Prima di proporre un ricorso per cassazione è necessario predisporre una verifica documentale del fascicolo: sentenza autentica, relata di notificazione, date di notifica e rispetto dei termini processuali.

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