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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36537/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare e già condannato con sentenza non irrevocabile per omicidio, chiedeva la scarcerazione sostenendo di avere già espiato la pena complessiva e che il termine massimo di custodia cautelare era scaduto. Contestava che il reato oggetto del procedimento pendente dovesse essere ricompreso nel primo cumulo emesso dalla Procura Generale (quindi senza residuo di pena) e censurava la ricostruzione, secondo cui risulterebbero in realtà due distinte condanne di 30 anni l'una (con conseguente applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen. e, in concreto, della pena dell'ergastolo), oltre ad eccepire la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze difensive: il Tribunale aveva correttamente rilevato che non risultava l'avvenuta espiazione della pena per il reato oggetto del procedimento, essendo presenti più sentenze di condanna (ciascuna di anni 30) non cumulate a favore dell'istante, e che, nella fattispecie di cumulo di più pene derivanti da conversione dell'ergastolo per il rito abbreviato, trova applicazione l'art. 73, comma 2, cod. pen., con conseguente possibile qualificazione della pena come ergastolo, escludendo l'applicazione automatica dell'art. 78 cod. pen. Inoltre la Corte ha ribadito che l'approssimarsi del limite temporale della custodia cautelare alla durata della pena non determina automaticamente la perenzione della misura cautelare: occorre una valutazione concreta e dinamica delle residue esigenze cautelari, valutazione che nel caso non è stata impugnata come carente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 16085 del 31/03/2011 (Rv. 249324-01)

    Principio secondo cui i criteri di proporzionalità e adeguatezza devono guidare la scelta e la verifica (anche nel tempo) delle misure cautelari: l'avvicinarsi di un limite temporale della custodia cautelare alla pena espianda non determina automaticamente la perenzione della misura, ma impone una verifica concreta delle esigenze cautelari residue.

  • art. 73, comma 2, cod. pen.

    Applicato per affermare che, in ipotesi di cumulo di più sentenze di eguale entità derivanti da conversione dell'ergastolo (per il rito abbreviato), può configurarsi la pena dell'ergastolo; tale scenario esclude l'automatica applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78.

  • art. 78 cod. pen.

    Il tribunale ha ritenuto non applicabile, nella specifica fattispecie, il disposto di moderazione dei termini in relazione alla durata della pena; in ogni caso la Corte ha sottolineato che anche il richiamo a tale criterio non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare senza una valutazione concreta delle esigenze residue.

  • art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella sua deduzione relativa allo sconto della pena (due terzi) e alle conseguenze sulla custodia cautelare; la Corte non ha ritenuto che tale argomento comportasse automaticamente la scarcerazione nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma esecutiva richiamata per disporre la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Massime di principio

  • L'avvicinarsi del termine massimo di custodia cautelare alla durata della pena eventualmente espia nda non determina automaticamente la cessazione della misura: è necessaria una valutazione concreta, costante e dinamica delle residue esigenze cautelari (proporzionalità e adeguatezza).
  • La mera affermazione che la pena teoricamente eseguibile si avvicina o coincide con la durata della custodia non è sufficiente; l'onere difensivo consiste anche nel dimostrare l'assenza di esigenze cautelari residue.
  • Nel caso di cumulo di più pene derivanti da conversione dell'ergastolo (es. in seguito a rito abbreviato), può trovare applicazione l'art. 73, comma 2, con effetti sostanziali sulla determinazione della pena complessiva; ciò può escludere l'applicazione automatica del criterio moderatore di cui all'art. 78.
  • Le questioni relative all'esistenza di più condanne e alla corretta ricostruzione del cumulo sono decisivi ai fini dell'accertamento dell'eventuale residuo di pena: errori di fatto su questo punto possono compromettere le istanze di scarcerazione.
  • La procedura di verifica delle misure cautelari è continua: il giudice deve verificare periodicamente l'adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari concrete e non prendere decisioni automatiche basate solo su calcoli teorici della pena.

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