Cassazione Civile, Ordinanza n. 07536/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva attuazione della disciplina comunitaria in materia di formazione dei medici specialisti, chiedendo la differenza tra quanto effettivamente percepito come borsa di studio e l’importo che sarebbe spettato in caso di corretta attuazione degli obblighi derivanti dalle direttive europee richiamate, anche in relazione agli incrementi annuale e triennale previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi che la normativa comunitaria non imponesse un trattamento economico più favorevole rispetto a quello riconosciuto dal legislatore nazionale e che gli adeguamenti della borsa fossero rimasti congelati per effetto di successive leggi finanziarie. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione delle norme sull’inadempimento dello Stato rispetto alle direttive CEE/UE e sostenevano che, pur essendo stato attuato tardivamente l’obbligo originario, lo Stato fosse divenuto progressivamente inadempiente per non avere mantenuto adeguato nel tempo il livello economico della borsa. Con il secondo motivo censuravano il blocco degli aggiornamenti annuale e triennale della borsa di studio, assumendo che tale blocco contrastasse con la normativa eurounitaria e con l’adeguatezza della remunerazione. Chiedevano inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire se l’obbligo di adeguata remunerazione includesse anche il dovere di conservarne nel tempo il potere d’acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando l’orientamento già consolidato secondo cui la direttiva 93/16/CEE non introduceva un nuovo obbligo sulla misura della remunerazione rispetto alla disciplina già attuata con il d.lgs. n. 257 del 1991, applicabile agli anni anteriori al 2006-2007. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che l’importo delle borse di studio per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non era soggetto né all’incremento per il costo della vita né all’adeguamento triennale, perché tali meccanismi erano stati congelati da una serie continua di disposizioni legislative succedutesi nel tempo. Ha escluso, inoltre, la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, osservando che la determinazione del livello adeguato della remunerazione era rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dai ricorrenti nel giudizio di legittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alle argomentazioni della precedente giurisprudenza in fattispecie identica.
art. 5 Trattato CEE
Richiamato nei motivi di ricorso a fondamento del preteso obbligo di corretta attuazione delle direttive.
art. 189 Trattato CEE
Richiamato nei motivi di ricorso come norma sul vincolo delle direttive.
Direttiva 75/362/CEE
Considerata insieme alle altre direttive come fonte dell’obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
Considerata insieme alle altre direttive come fonte dell’obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
Ritenuta attuata dal d.lgs. n. 257 del 1991; non ha imposto una remunerazione predeterminata in misura vincolata, ma un adeguamento rimesso al legislatore nazionale.
Direttiva 93/16/CEE
Ritenuta meramente compilativa, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti direttive, priva di innovazioni sulla misura della remunerazione.
Direttiva 2005/36/CE
Richiamata nei motivi di ricorso, ma non ritenuta decisiva ai fini del caso.
art. 10 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro di conformità dell’ordinamento interno al diritto UE.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
Richiamati nei motivi di ricorso per l’interpretazione e il coordinamento delle fonti.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Previde originariamente l’incremento annuale e la rideterminazione triennale della borsa; la Corte ha ribadito che tali meccanismi sono stati successivamente congelati e non spettano per gli anni considerati.
art. 11 L. 23 dicembre 1999, n. 370
Richiamato nei motivi di ricorso.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Richiamati nei motivi di ricorso; il collegio ha ribadito che il nuovo contratto di formazione si applica solo dall’a.a. 2006/2007.
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
Richiamato nei motivi di ricorso.
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Ha abrogato l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, salvandone la vigenza fino all’anno accademico 2005/2006.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992
È una delle disposizioni che ha congelato gli aggiornamenti della borsa di studio.
art. 3, comma 36, L. n. 537 del 1993
Ha contribuito al blocco degli aggiornamenti economici delle borse.
art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995
Ha confermato il blocco degli aggiornamenti economici delle borse.
art. 1, comma 66, L. n. 662 del 1996
Ha contribuito al congelamento dei meccanismi di adeguamento.
art. 32, comma 12, L. n. 449 del 1997
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse e ha escluso l’applicazione degli aggiornamenti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 22 L. n. 488 del 1999
Ha mantenuto il blocco degli aggiornamenti delle borse di studio.
art. 36 L. n. 289 del 2002
Ha confermato il congelamento degli aggiornamenti e della quota di finanziamento; la sua efficacia è stata poi prorogata.
art. 1, comma 212, L. n. 266 del 2005
Ha prorogato per il triennio 2006-2008 il blocco previsto dall’art. 36 L. n. 289 del 2002.
art. 41, comma 7, d.l. n. 207 del 2008
Ha prorogato per gli anni 2009-2013 le disposizioni di blocco richiamate.
art. 4, secondo comma, d.m. n. 55 del 2014
“quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”
Usato per liquidare le spese di lite con aumento del compenso in ragione del numero dei ricorrenti assistiti dallo stesso difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- Le direttive sull’adeguata remunerazione dei medici specializzandi non impongono, di per sé, una misura predeterminata e vincolata del compenso, quando la disciplina europea rimette agli Stati membri la determinazione del livello adeguato.
- La direttiva 93/16/CEE ha natura di coordinamento e aggiornamento delle precedenti direttive e non introduce, quanto alla misura della remunerazione degli specializzandi, un obbligo nuovo o più favorevole rispetto a quello già attuato internamente.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, l’importo della borsa di studio non matura né l’adeguamento automatico al costo della vita né la rideterminazione triennale prevista originariamente dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, essendo tali meccanismi stati successivamente congelati da norme finanziarie successive e coordinate tra loro senza soluzione di continuità.
- Quando la questione giuridica è già stata risolta da un orientamento consolidato della Cassazione, il motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando la disciplina europea non contiene una regola vincolante sulla determinazione quantitativa della remunerazione, restando tale apprezzamento affidato alla discrezionalità del legislatore nazionale.
- Il blocco degli aggiornamenti economici delle borse di studio dei medici specializzandi, inserito in una manovra di contenimento della spesa pubblica, non è di per sé irragionevole e non comporta automaticamente un diritto al risarcimento per mancato adeguamento dell’importo.
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