Sentenza n. 4191/2026 - Napoli, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) della determinazione n. 857 del 10 luglio 2025 del Comune di Sant’Anastasia - Servizio Affari Generali - Pubblica Istruzione, avente a oggetto “Trasporto scolastico: affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 con opzione di rinnovo per un anno alla ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l.”; b) dell’“Avviso pubblicazione offerta” ex articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in data 15 luglio 2025, nella parte in cui il RUP ha comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’offerta del primo classificato Autoservizi Riccitelli s.r.l. mentre venivano pubblicate per intero le sole buste A e C, non invece la busta B; c) per quanto di ragione, dell’“Avviso pubblicazione offerta” ex articolo 36 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in data 15 luglio 2025, nella parte in cui il RUP ha comunicato l’avvenuta pubblicazione dell’offerta della ditta Del Giudice Angiolina Carmela, indicandola quale seconda classificata; d) dell’“Avviso esito di gara” del 15 luglio 2025, con cui il RUP ha reso noto che l’appalto relativo al Trasporto Scolastico del Comune di Sant’Anastasia è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l. con punteggio finale conseguito pari a 94,938; e) del messaggio pec del 30 luglio 2025 e della comunicazione ivi allegata, priva di data e di protocollo, inviata dall’ente alla ricorrente in seguito alla proposizione del ricorso ex articolo 116 del codice del processo amministrativo, pendente dinanzi a questo T.A.R., avente a oggetto “Presa d’atto assenza invito ostensione atti e riscontro impugnazione alla nota 23753 del 16/07/2025 (prot. 24360 del 22/07/2025) della ditta Del Giudice Angiolina Carmela”, con cui il RUP ha dichiarato di aver disposto l’ostensione del progetto tecnico BUSTA B in chiaro della ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l., mentre è stata inviata la sola relazione tecnica, non invece l’intera BUSTA B nel formato p7m.TSD previsto dal bando e del documento denominato “brogliaccio di valutazione”, privo di data e di numero di protocollo, mai pubblicato e oscurato dei nominativi dei singoli commissari, contenente i punteggi attribuiti alle ditte partecipanti alla gara; f) dell’offerta tecnica della ditta Autotrasporti Riccitelli inviata alla ricorrente in allegato alla pec del 30 luglio 2025 (sub e), priva di oscuramenti; g) delle schede di valutazione della Commissione Giudicatrice della gara, inviate alla ricorrente, in allegato alla pec del 30 luglio 2025 (sub e), prive di data e di protocollo; h) del messaggio pec del 4 agosto 2025 e della comunicazione ivi allegata, denominata “integrazione curricula VERBALE ACCESSO ATTI GARA TRASPORTO”, con cui il RUP ha dichiarato, a integrazione della comunicazione del 30 luglio 2025, che “per mero errore materiale, non sono stati allegati i curricula degli autisti e del coordinatore del servizio contenuti nella offerta tecnica della Ditta Autoservizi Riccitelli, Busta B”; i) dei curriculum inviati in allegato alla pec del 4 agosto 2025 (sub h), privi di firma digitale e privi di data, di cui non è possibile rintracciare la provenienza poiché, pur avendo l’Ente dichiarato che sono inseriti nella busta B presentata dalla controinteressata, tale busta non è stata ancora ostesa per intero nel formato p7m.TSD in modo da poterne verificare il contenuto; l) della nota prot. n. 22243/2025 del 7 luglio 2025, mai pubblicata e conosciuta soltanto perché depositata in data 7 agosto 2025 nel giudizio promosso dalla ricorrente ex articolo 116 del codice del processo amministrativo, avente a oggetto “Comunicazione affidamento definitivo gara Trasporto scolastico”, recante la proposta di aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l.; m) della determinazione del Comune di Sant’Anastasia n. 1017 del 7 agosto 2025, unitamente alla nota di trasmissione del 20 agosto 2025, avente a oggetto “Presa d’atto possesso dei requisiti degli automezzi rispondenti al criterio premiante offerti in sede di gara ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l.”; n) della nota del RUP prot. 26198 del 4 agosto 2025, avente a oggetto “Richiesta documentazione automezzi conformi al Capitolato Speciale di Appalto”, non conosciuta né allegata alla determina sub m); o) della nota prot. n. 26363 del 5 agosto 2025 della ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l. non conosciuta né allegata alla determina sub m); p) della nota prot. 26433 del 5 agosto 2025, nella parte in cui il RUP ha invitato la ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l. a fornire un altro elenco di mezzi rispondenti al criterio premiante, conformi al capitolato; q) della nota assunta al prot. n. 26474 del 5 agosto 2025, con cui la ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l. ha comunicato un elenco di automezzi da immettere in servizio, che però non hanno le caratteristiche prescritte dal Capitolato; r) per quanto di ragione, del verbale di gara n. 3 del 6 giugno 2025 della Commissione Giudicatrice, con cui è stato attribuito alla controinteressata il punteggio di 78,5 per la componente tecnica qualitativa dell’appalto, e in particolare: per l’attribuzione di 9 punti - criterio B1 (punteggio massimo 9) - in ragione dei n. 3 Automezzi Euro 6 dichiarati dalla controinteressata nell’offerta tecnica della Autoservizi Riccitelli, privi però delle caratteristiche stabilite dal Capitolato d’appalto e dalla normativa di settore; per l’attribuzione di 5 punti - criterio B2 (punteggio massimo 5) - per parcheggio/autorimessa recintato ubicato entro 5 Km, dichiarato dalla controinteressata nell’offerta tecnica, non risultante nella disponibilità dell’offerente; per l’attribuzione di 5 punti - criterio B3 (punteggio massimo 5) - per l’esperienza di almeno di tre anni dei dipendenti, risultante da un documento privo delle caratteristiche previste dal disciplinare perché non firmato, e che non è certo sia stato presentato tempestivamente e che sia presente nella busta B; s) del verbale di gara n. 4 del 10 giugno 2025 della Commissione Giudicatrice con cui sono stati attribuiti i punteggi alle ditte concorrenti, nella parte in cui è stato attribuito alla ditta controinteressata il punteggio complessivo di 94,938 con conseguente proposta di aggiudicazione in favore della stessa; t) della nota pubblicata sul sito Traspare in data 10 giugno 2025, con cui la Commissione Giudicatrice ha comunicato che, con verbale di gara n. 4 del 10 giugno 2025, si è proceduto alla proposta di aggiudicazione della gara alla ditta Autoservizi Riccitelli s.r.l.; u) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso ex articolo 116 del codice del processo amministrativo, relativi alla richiesta di ostensione soltanto parzialmente esitata dall’Ente; v) nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche non conosciuto, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, compresi gli altri verbali di gara e gli altri atti istruttori, anche non conosciuti, non escluso l’eventuale contratto medio tempore sottoscritto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della posizione di prima classificata della Autoservizi Riccitelli s.r.l. e del diritto della ricorrente di essere collocata al primo posto in graduatoria, con declaratoria d’inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente stipulato e, comunque, del diritto della ricorrente al subentro in esso; oltre che per la condanna al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione del corrispettivo medio tempore erogato all’aggiudicataria dall’avvio dell’esecuzione del servizio e cioè dal 15 settembre 2025; quanto al ricorso incidentale: per l’esclusione della seconda classificata dalla procedura di gara per cui è causa o, in via gradata, per la declaratoria di illegittimità del punteggio ad essa attribuito nella parte in cui supera il livello minimo di 35 previsto dal punto 18.2 del disciplinare per l’ammissione alla fase successiva; e, dunque, per l’annullamento: dei verbali n. 1, 2, 3 e 4 della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non dispongono l’esclusione dalla procedura della seconda classificata e della determinazione n. 857 del 10 luglio 2025, limitatamente all’approvazione della mancata esclusione della ditta Del Giudice; quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del verbale prot. n. 30615/2025 del 17 settembre 2025, conosciuto in data 19 settembre 2025 perché depositato nel presente giudizio, con cui il Comune di Sant’Anastasia ha affidato, sotto riserva, alla società Autoservizi Riccitelli, il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27, relativo alla procedura di gara contraddistinta dal n. CIG: B66CCC3903; b) della nota prot. n. 30467 del 16 settembre 2025, conosciuta in data 19 settembre 2025 perché depositata nel presente giudizio, con cui la controinteressata ha trasmesso al Comune di Sant’Anastasia l’elenco degli automezzi per lo svolgimento del servizio indicato sub a) e, comunque, di tutti i suoi allegati; c) del contratto di comodato d’suo, relativo all’autorimessa destinata al ricovero degli automezzi impiegati nel servizio sub a), trasmesso dalla Autoservizi Riccitelli al Comune di Sant’Anastasia, e acquisito al protocollo dell’ente al n. 29093 del 5 settembre 2025, conosciuto in data 19 settembre 2025 perché depositato nel presente giudizio; d) dei curricula degli autisti, contenuti nella busta virtuale B, riferita all’offerta tecnica presentata dalla Autoservizi Riccitelli, ostesa dall’Ente nel formato previsto dal bando soltanto in data 19 settembre 2025 mediante deposito nel presente giudizio; e) della nota prot. n. 30557/2025, non conosciuta, con cui la controinteressata ha trasmesso al Comune di Sant’Anastasia l’elenco degli automezzi per lo svolgimento del servizio; f) della nota prot. n. 30608/2025, non conosciuta, con cui la controinteressata ha comunicato all’Ente che gli automezzi indicati prima del provvedimento di convalida dell’aggiudicazione, con nota prot. n. 26474/2025, “causa avarie risultano non immediatamente disponibili”, come riportato nel verbale impugnato sub a); g) delle note prot. n. 30490/2025 e n. 30491/2025, non conosciute, con cui la controinteressata ha fornito l’elenco completo degli autisti impegnati nel servizio di trasporto scolastico; h) di tutti gli atti impugnati nel ricorso introduttivo da intendersi interamente richiamati e trascritti nel presente atto; i) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche non conosciuto, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della posizione di prima classificata della Autoservizi Riccitelli s.r.l. nella procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27, CIG: B66CCC3903 e del diritto della ricorrente di essere collocata al primo posto in graduatoria nella detta procedura, con declaratoria di inefficacia ex tunc del contratto nelle more stipulato e, comunque, del diritto della ricorrente al subentro in esso; oltre che per la condanna al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione del corrispettivo medio tempore erogato all’aggiudicatario dall’avvio dell’esecuzione del servizio e cioè dal 15 settembre 2025; quanto ai motivi aggiunti depositati il 7 novembre 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) della nota priva di protocollo del 7 ottobre 2025 (inviata a mezzo pec in data 8 ottobre 2025 al difensore della ricorrente), con cui il Responsabile dell’Area 1 - Servizio Affari Generali - Pubblica Istruzione del Comune di Sant’Anastasia e il RUP della procedura di gara contraddistinta dal n. CIG: B66CCC3903 hanno, tra l’altro, comunicato che gli automezzi offerti dalla Autoservizi Riccitelli sarebbero idonei allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico, oggetto di procedura di gara, e sarebbero stati destinatari delle “autorizzazioni” della Regione Campania e di SCIA presentata al Comune di Sant’Anastasia; b) di tutti gli atti impugnati nel ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi, qui, interamente richiamati e trascritti; c) di tutti gli atti impugnati nel ricorso per motivi aggiunti del 17 ottobre 2025 da intendersi, qui, interamente richiamati e trascritti; d) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche non conosciuto, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della posizione di prima classificata della Autoservizi Riccitelli s.r.l. nella procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27, CIG: B66CCC3903 e del diritto della ricorrente di essere collocata al primo posto in graduatoria nella detta procedura, con declaratoria d’inefficacia ex tunc del contratto nelle more stipulato e, comunque, del diritto della ricorrente al subentro in esso; oltre che per la condanna al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione del corrispettivo medio tempore erogato all’aggiudicatario dall’avvio dell’esecuzione del servizio e cioè dal 15 settembre 2025; quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 febbraio 2026: per l’annullamento e/o la riforma e/o la dichiarazione d’illegittimità: a) del contratto rep. 2136 del 23 dicembre 2025, conosciuto in data 22 gennaio 2026 perché depositato nel presente giudizio, con cui il Comune di Sant’Anastasia ha affidato il servizio di trasporto scolastico, oggetto della procedura di gara contraddistinta dal n. CIG: B66CCC3903, alla Autoservizi Riccitelli s.r.l. e degli atti ivi richiamati, ivi inclusi, per quanto di ragione, la nota prot. n. 40083/2025, non conosciuta, contenente l’elenco definitivo dei mezzi utilizzati per il servizio e la nota prot. n. 39109/2025, non conosciuta, contenente l’elenco del personale dedicato al servizio scolastico; b) del documento depositato in data 22 gennaio 2026 dalla controinteressata nel presente giudizio denominato “doc. 17 Comune di Sant’Anastasia elenco mezzi dell’1.12.2025” e delle carte di circolazione riferite a ciascun mezzo indicato nell’elenco e, precisamente, gli allegati 19, 20, 21, 22, 23 e 24, anche essi depositati in data 22 gennaio 2026 dalla controinteressata nel presente giudizio; c) di tutti gli atti impugnati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, da intendersi, qui, interamente richiamati e trascritti; d) di tutti gli atti impugnati nel ricorso per motivi aggiunti del 17 ottobre 2025 da intendersi qui interamente richiamati e trascritti; e) di tutti gli atti impugnati nel ricorso per motivi aggiunti del 6 novembre 2025 da intendersi qui interamente richiamati e trascritti; f) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche non conosciuto, comunque lesivo dei diritti della ricorrente, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’illegittimità della posizione di prima classificata della Autoservizi Riccitelli s.r.l. nella procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27, CIG: B66CCC3903 e del diritto della ricorrente di essere collocata al primo posto in graduatoria nella detta procedura, con declaratoria d’inefficacia ex tunc del contratto stipulato e, comunque, del diritto della ricorrente al subentro in esso; oltre che per la condanna al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione del corrispettivo medio tempore erogato all’aggiudicataria dall’avvio dell’esecuzione del servizio e cioè dal 15 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico ad altra impresa, con successivi atti di convalida, affidamento sotto riserva e stipula del contratto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione alla prima classificata, gli atti di gara, i successivi provvedimenti di verifica e convalida, l’affidamento del servizio e il contratto, deducendo: carenza e incompletezza dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria quanto agli automezzi Euro 6, all’autorimessa e all’esperienza degli autisti; violazione della lex specialis e della par condicio; illegittimo ricorso al soccorso istruttorio per integrare o modificare elementi dell’offerta tecnica dopo l’aggiudicazione; mancata verifica, prima dell’aggiudicazione definitiva, dei requisiti oggetto di punteggio premiale; non conformità degli automezzi alle prescrizioni relative alla capienza e alle autorizzazioni per l’impiego nel trasporto scolastico; difetto di istruttoria, eccesso di potere, irragionevolezza e contraddittorietà della convalida; illegittimità derivata del contratto. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione o al subentro e il risarcimento del danno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale deducendo che la seconda classificata avrebbe offerto autobus non conformi alla capienza massima di 40 posti, con caratteristiche ambientali non rilevanti ai fini del punteggio e autorizzazioni non idonee, chiedendone l’esclusione o la riduzione del punteggio.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e lo ha accolto nei limiti indicati. Ha ritenuto che il disciplinare imponesse di acquisire, prima dell’aggiudicazione definitiva, l’elenco dettagliato degli automezzi oggetto di punteggio premiale e la relativa documentazione, al fine di verificarne la corrispondenza all’offerta. Il Comune, invece, aveva aggiudicato il servizio senza tale verifica e aveva successivamente chiesto all’aggiudicataria di indicare i mezzi, dopo aver rilevato che quelli inizialmente documentati non rispettavano la capienza massima prevista dal capitolato. La successiva sostituzione dei mezzi e l’acquisizione postuma della relativa documentazione hanno modificato elementi determinanti dell’offerta tecnica e del punteggio, oltre i limiti del soccorso istruttorio e in violazione della par condicio. Il Collegio ha distinto i requisiti necessari per la partecipazione o per l’attribuzione del punteggio, da verificare in gara e prima dell’aggiudicazione, dai requisiti meramente esecutivi, verificabili nella fase successiva. Ha quindi annullato gli atti di gara nella parte in cui non disponevano l’esclusione dell’aggiudicataria, annullato l’aggiudicazione e dichiarato inefficace il contratto ai sensi dell’articolo 122 c.p.a. Ha respinto la domanda risarcitoria, poiché l’accoglimento del ricorso incidentale impediva alla ricorrente principale di conseguire l’aggiudicazione o il subentro. Il ricorso incidentale è stato accolto: l’offerta della seconda classificata indicava autobus non conformi alla specifica tecnica essenziale della capienza massima di 40 posti e, pertanto, integrava un aliud pro alio che imponeva l’esclusione. La stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la conformità dell’offerta già nella fase di gara, non demandarla all’esecuzione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
La gara per l’affidamento del servizio è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio consente integrazioni o chiarimenti nei limiti previsti dalla legge, ma non può modificare il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica o economica né violare la par condicio.
art. 107 d.lgs. 36/2023
Gli appalti sono aggiudicati (…) previa verifica, (…) della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara …
La conformità dell’offerta ai documenti di gara deve essere verificata prima dell’aggiudicazione; le specifiche tecniche essenziali non possono essere rinviate alla fase esecutiva.
art. 122 c.p.a.
Accertata l’illegittimità dell’aggiudicazione, il giudice ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato nelle more.
art. 82, comma 6, d.lgs. 285/1992
È richiamato in relazione all’autorizzazione necessaria per l’impiego eccezionale di autobus immatricolati per il servizio di linea nel noleggio con conducente.
art. 87, comma 4, d.lgs. 285/1992
È richiamato in relazione all’autorizzazione necessaria per l’utilizzo degli autobus nel servizio di trasporto scolastico.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
È richiamato dalla ricorrente principale in relazione al principio di unicità e immodificabilità dell’offerta.
art. 18 del disciplinare di gara
Imponeva la verifica, prima dell’aggiudicazione definitiva, dell’elenco dettagliato, delle targhe, delle carte di circolazione e degli altri documenti relativi agli automezzi oggetto di punteggio premiale.
art. 2 del capitolato speciale d’appalto
L’O.E. dovrà assicurare il servizio di trasporto con un numero di almeno 5 autobus, con capienza massima per automezzo di n. 40 posti a sedere incluso autista ed un accompagnatore per la sola scuola dell’infanzia, e/o in presenza di alunni diversamente abili
La capienza massima di 40 posti costituiva una specifica tecnica essenziale e una condizione minima dell’offerta; la sua violazione imponeva l’esclusione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede determinati beni, mezzi o caratteristiche sia come condizioni di esecuzione sia come elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale, la stazione appaltante deve verificarne la sussistenza e la conformità all’offerta prima dell’aggiudicazione definitiva; la verifica successiva è ammessa soltanto per requisiti propriamente esecutivi e non può sanare carenze dell’offerta o modificarne il contenuto.
- Il soccorso istruttorio può consentire chiarimenti e regolarizzazioni della documentazione amministrativa e, nei limiti consentiti, la precisazione di contenuti ambigui dell’offerta, ma non può essere utilizzato per acquisire dopo la scadenza dell’offerta elementi essenziali mancanti, sostituire i beni o mezzi originariamente offerti oppure modificare elementi determinanti del punteggio tecnico, poiché ciò viola la par condicio e l’immodificabilità dell’offerta.
- L’offerta tecnica cristallizza l’impegno contrattuale dell’operatore economico; la sostituzione postuma dei mezzi indicati nell’offerta con altri mezzi, anche se asseritamente equivalenti o migliorativi, integra una modifica sostanziale non sanabile mediante soccorso istruttorio.
- La difformità dell’offerta rispetto a una specifica tecnica minima della lex specialis, quale la capienza massima dei mezzi da impiegare, configura un aliud pro alio e impone l’esclusione del concorrente già nella fase di gara, senza che la verifica possa essere differita alla fase di esecuzione.
- La stazione appaltante deve valutare la conformità del prodotto o servizio offerto alle specifiche tecniche essenziali prima dell’aggiudicazione; non può aggiudicare un’offerta non conforme confidando nella successiva sostituzione dei beni o nell’adeguamento in fase esecutiva.
- Quando sia accolto il ricorso principale contro l’aggiudicazione, ma sia accolto anche il ricorso incidentale che accerta la non conformità dell’offerta della ricorrente principale, il giudice può annullare l’aggiudicazione e disporre la rinnovazione della gara senza riconoscere il diritto della ricorrente all’aggiudicazione, al subentro o al risarcimento del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →