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Sentenza

Sentenza n. 1503/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di decadenza dalla titolarità e dall’autorizzazione all’esercizio di una sede farmaceutica rurale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare farmacia)

Prevale il privato

La controversia

La procedura fallimentare ha impugnato il decreto regionale che aveva dichiarato la decadenza dalla titolarità e dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, ritenendo superato il termine di quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento senza il perfezionamento della vendita definitiva dell’azienda. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 11 e 12 l. n. 475/1968, degli artt. 113 e 129 r.d. n. 1265/1934, degli artt. 79, 104-bis e 104-ter r.d. n. 267/1942 e del d.lgs. n. 14/2019, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e dell’istruttoria, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha sostenuto che il termine di quindici mesi dovesse essere coordinato con la disciplina concorsuale sopravvenuta, che consente l’affitto dell’azienda quale strumento ordinario per preservarne il valore e favorirne la vendita, e con i tempi fisiologici delle operazioni liquidatorie. Ha inoltre contestato l’assunto secondo cui l’affitto dell’azienda farmaceutica sarebbe sempre vietato, evidenziando che la gestione era stata affidata a un farmacista abilitato, senza interruzione del servizio, e che le amministrazioni avevano preso atto del subentro, assegnato il codice farmacia, consentito l’accesso ai sistemi informatici e riscosso per anni la tassa di concessione regionale. Con il secondo motivo è stato dedotto il travisamento della natura endoconcorsuale dell’affitto d’azienda, l’illegittimo sindacato regionale su un assetto autorizzato dal giudice delegato e la violazione del coordinamento tra funzione concorsuale e vigilanza sanitaria. Con il terzo motivo sono state dedotte violazioni della l. n. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell’affidamento, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione apparente, in ragione dell’intervento regionale tardivo e del mancato esame delle osservazioni procedimentali. In via subordinata è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 113, comma 1, lett. a), r.d. n. 1265/1934, ove interpretato nel senso dell’automatica decadenza decorso il termine di quindici mesi, indipendentemente dalla continuità del servizio e dai tempi della procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di decadenza. Ha ritenuto corretta, in via generale, la ricostruzione secondo cui gli artt. 11 e 12 l. n. 475/1968 impediscono la gestione temporanea della farmacia mediante ordinario contratto di affitto e che, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. a), e 129 r.d. n. 1265/1934, in caso di fallimento la farmacia può essere gestita dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio, direttamente o mediante un sostituto, con decadenza dopo quindici mesi dalla dichiarazione di fallimento se non interviene la cessione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la disciplina concorsuale sopravvenuta abbia inciso parzialmente su tale quadro. L’art. 104-bis l.fall. consente infatti al giudice delegato di autorizzare l’affitto dell’azienda del fallito a terzi quando ciò sia utile alla più proficua vendita, mentre l’art. 104-quater l.fall. rimette al programma di liquidazione la previsione dei tempi di realizzo, ammettendo un termine superiore a due anni per determinati cespiti quando necessario. Applicando l’art. 15 delle preleggi, il TAR ha concluso che gli artt. 104-bis e 104-quater l.fall. hanno abrogato in parte qua la disciplina previgente per incompatibilità e regolazione integrale della materia. Ne deriva che l’affitto della farmacia resta vietato come ordinaria modalità di gestione, ma è ammesso nell’ambito di una procedura concorsuale quando sia funzionale alla più proficua vendita dell’azienda o di sue parti. Inoltre, la decadenza dopo quindici mesi continua a operare, salvo che il programma di liquidazione, formato e approvato secondo la legge fallimentare, abbia fissato un termine maggiore. Nel caso concreto l’affitto era stato autorizzato dal giudice delegato, la procedura aveva proseguito le operazioni di liquidazione e il programma aveva previsto tempi compatibili con la vendita; pertanto non sussisteva il presupposto per la decadenza automatica. La vigilanza del giudice delegato è stata ritenuta garanzia sufficiente rispetto alle esigenze di tutela della salute pubblica. I primi due motivi sono stati accolti nei limiti indicati; il provvedimento decadenziale è stato annullato. Le spese sono state compensate per la novità della soluzione interpretativa.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 12 l. 2 aprile 1968, n. 475

    La disciplina ordinaria collega la responsabilità della gestione al farmacista e consente il trasferimento della farmacia alle condizioni di legge, ma non ammette l’affitto dell’azienda quale ordinaria modalità temporanea di gestione.

  • art. 113, comma 1, lett. a), r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    Prevede la decadenza dall’autorizzazione della farmacia in caso di fallimento quando, decorso il termine di quindici mesi, non sia intervenuta la cessione, salvo il termine maggiore previsto da un programma di liquidazione concorsuale validamente formato e approvato.

  • art. 129, comma 2, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    se il titolare (della farmacia) sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell’art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all’esercizio provvisorio, ed all’esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all’approvazione del prefetto

    Disciplina la gestione provvisoria della farmacia fallita mediante il curatore autorizzato e la nomina di un farmacista sostituto, ma non impedisce l’applicazione della disciplina concorsuale sopravvenuta sull’affitto dell’azienda.

  • art. 104-bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Consente al giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, di autorizzare l’affitto dell’azienda del fallito a terzi quando ciò appaia utile alla più proficua vendita dell’azienda o di sue parti.

  • art. 104-quater r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La disciplina del programma di liquidazione consente di fissare i tempi di realizzo e, per determinati cespiti, di prevedere un termine maggiore quando ciò sia necessario.

  • art. 15 Preleggi

    le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore

    Il conflitto tra la disciplina sanitaria previgente e quella concorsuale sopravvenuta è risolto riconoscendo l’abrogazione parziale della prima per incompatibilità e per integrale regolazione della materia concorsuale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti, in relazione al difetto di motivazione e alla mancata considerazione degli elementi rappresentati dalla procedura.

  • art. 12, comma 1, Preleggi

    Il giudice segnala che l’interpretazione letterale costituisce il punto di partenza, ma nella cognizione piena deve essere coordinata con la disciplina successiva e speciale che regola la procedura concorsuale.

Massime di principio

  • L’affitto di una farmacia, vietato come ordinaria modalità di gestione temporanea per la regola di collegamento tra titolarità ed esercizio professionale, è ammissibile quando sia autorizzato nell’ambito di una procedura concorsuale ai sensi della disciplina dell’affitto dell’azienda del fallito e risulti funzionale alla più proficua vendita dell’azienda o di sue parti.
  • In caso di fallimento del titolare di una farmacia, il termine di quindici mesi previsto per evitare la decadenza dall’autorizzazione continua a operare, ma deve essere coordinato con il programma di liquidazione concorsuale: se quest’ultimo, formato e approvato secondo la legge fallimentare, fissa validamente un termine maggiore per la vendita del complesso aziendale, la decadenza non si produce per il mero decorso dei quindici mesi.
  • La disciplina concorsuale sopravvenuta sull’affitto e sulla liquidazione dell’azienda ha abrogato parzialmente, per incompatibilità e per integrale regolazione della materia, la disciplina sanitaria anteriore incompatibile con l’utilizzo dell’affitto d’azienda quale strumento concorsuale di conservazione del valore e di preparazione della vendita.
  • L’autorizzazione dell’affitto d’azienda da parte del giudice delegato e la vigilanza degli organi della procedura concorsuale costituiscono, in linea di principio, garanzia sufficiente a impedire che la deroga alla gestione ordinaria della farmacia pregiudichi la continuità del servizio e le esigenze di tutela della salute pubblica.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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