Cassazione Penale, Sentenza n. 4971/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione commesso nel 2012 è estinto per prescrizione. Decisione resa il 24/10/2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il primo motivo dedotto eccepiva la violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva breve con la sanzione pecuniaria. Tale motivo era già stato proposto in appello: la Corte territoriale lo aveva respinto motivando unicamente con la prognosi di inadempimento dovuta a condizioni economiche disagiate. La Suprema Corte osserva che su questo profilo la giurisprudenza non è pacifica (richiamando Sez. U. n. 24476/2010 e Sez. 4 n. 37533/2021) e ritiene che la non manifesta infondatezza del motivo imponga l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010 (Gagliardi, Rv. 247274)
Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274
Citata come esempio di orientamento giurisprudenziale rilevante sulla possibilità di sostituire la pena detentiva breve con una sanzione pecuniaria; la Corte evidenzia che la materia non è giuridicamente pacifica.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021 (Pizziconi, Rv. 281928)
Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928
Ulteriore pronuncia richiamata a confermare che non esiste un consolidato orientamento univoco circa il divieto o i limiti alla conversione in presenza di condizioni economiche disagiate.
Principio relativo alla prescrizione del reato
La Corte ha ritenuto che, non essendo il motivo manifestamente infondato, dovesse essere accertata l'intervenuta prescrizione del reato; constatata l'estinzione per prescrizione, ha annullato senza rinvio.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione pecuniaria va valutata con motivazione adeguata: la mera affermazione di difficoltà economiche non può costituire automaticamente motivo ostativo, salvo adeguata valutazione probatoria.
- Se la materia non è pacifica in giurisprudenza, il giudice di merito deve fornire una motivazione completa e confrontarsi con gli orientamenti rilevanti; motivazioni uniche e non approfondite possono essere insufficiente in sede di legittimità.
- Quando un motivo di ricorso non è manifestamente infondato, la Corte di Cassazione è tenuta a verificare d'ufficio eventuali effetti estintivi come la prescrizione; se il reato è estinto per prescrizione la sentenza va annullata senza rinvio.
- In casi di reati commessi molti anni prima, va sempre calcolato il decorso dei termini di prescrizione e considerata l'eventuale estinzione anche se la decisione di merito non ne ha fatto menzione.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe produrre prova documentale sulla situazione economica del condannato e ogni elemento utile a supportare la richiesta di conversione della pena; il giudice deve motivare in modo puntuale la valutazione della capacità di pagamento.
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