Ordinanza n. 48/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia, assunta nella seduta del 29-5-2023 e registrata al n. XII/375, recante in oggetto “Rete regionale oftalmologica: determinazioni per il miglioramento dell'appropriatezza, sicurezza, qualità ed efficientamento organizzativo in merito ad alcune prestazioni in ambito oftalmologico” - comunicata con PEC, inviata da ATS Insubria, del 5 giugno 2023, con nota parimenti oggetto di gravame - nella parte in cui è stato approvato il documento tecnico “‘chirurgia della cataratta', elaborato nell'ambito della Rete Oftalmologica regionale, quale documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari che trattano la casistica, ai fini dell'efficientamento e del miglioramento dell'appropriatezza del percorso operatorio – Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento”; - del richiamato documento tecnico “chirurgia della cataratta”, parte integrante del DGR XII/375 del 29-6-2023; - della nota prot. 20585 del 31-5-2023, della Direzione Generale welfare inviata ai direttori generali ATS, con cui si è diramata la ridetta delibera e richiesto di fornirne ulteriore diffusione; - ogni altro atto e provvedimento collegato, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti e atti sopra indicati, in quanto lesivi delle situazioni giuridiche soggettive della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta regionale lombarda e documento tecnico recante linee guida sulla chirurgia della cataratta, unitamente agli atti di comunicazione e diffusione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XII/375, comunicata da ATS Insubria, nella parte relativa all'approvazione del documento tecnico sulla chirurgia della cataratta, qualificato come documento di linee guida rivolto alle strutture e agli operatori sanitari per il miglioramento dell'appropriatezza, della sicurezza, della qualità e dell'efficienza organizzativa delle prestazioni oftalmologiche. Sono stati altresì impugnati il documento tecnico, la nota della Direzione Generale Welfare di diramazione della deliberazione e ogni atto connesso. Dal testo dell'ordinanza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. Ha richiesto al ricorrente di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando la situazione della vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e, se ritenuto necessario, l'eventuale attività istruttoria. Ha inoltre ordinato alla Regione resistente di fornire documentati chiarimenti sui fatti di causa, aggiornati alla situazione attuale. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il comportamento processuale può manifestare implicitamente ma inequivocabilmente il disinteresse attuale alla decisione.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte e dell'eventuale mancata collaborazione istruttoria.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve verificare se permanga l'interesse alla decisione, può ordinare al ricorrente di dichiararlo motivatamente e di aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando gli eventuali eventi sopravvenuti rilevanti per il giudizio.
- L'inerzia della parte che, dopo essere stata espressamente invitata con ordinanza istruttoria o comunicazione giudiziale a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, non adempia nel termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa prima di assumere le decisioni congruenti sulla prosecuzione e sulla definizione del giudizio.
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