Cassazione Penale, Sentenza n. 25349/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato, in espiazione di una pena detentiva molto lunga, aveva chiesto l'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., deducendo l'età avanzata, le condizioni di salute precarie e la buona condotta inframuraria. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il richiedente risultava gravato da una condanna per reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento/omessa valutazione degli atti, sostenendo che la pena riferibile al reato ostativo sarebbe stata integralmente espiata e che, in applicazione del principio di scorporo del cumulo, avrebbe dovuto valutarsi l'ammissibilità del beneficio. Il ricorrente ha anche richiamato le norme processuali sull'istanza e sul ricorso in materia esecutiva, contestando implicitamente la correttezza del diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto astrattamente corretto il principio dello scorporo del cumulo delle pene ai fini della verifica dei presupposti per i benefici penitenziari quando nel cumulo siano presenti reati ostativi, ma ha rilevato che il ricorso era privo di autosufficienza: non erano stati allegati elementi idonei a indicare l'entità delle pene per i singoli reati, il dies a quo dell'esecuzione e, soprattutto, non era possibile distinguere la quota riferibile ai reati ostativi da quella relativa ad altri titoli, anche perché dall'ordinanza emergeva che vi erano più reati satellite con aggravante mafiosa, anch'essi ostativi. Conseguentemente, è stata confermata l'inammissibilità dell'istanza e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Norma invocata per la richiesta di detenzione domiciliare in via provvisoria quale beneficio penitenziario.
art. 4-bis ord. pen.
Presenza di reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari; ostacolo alla misura richiesta finché non risulti espiata la pena relativa ai delitti ostativi.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norma richiamata per dedurre violazioni di legge, vizi di motivazione e altri profili di legittimità nel ricorso per cassazione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato a sostegno della doglianza sulla motivazione del provvedimento impugnato.
art. 1-bis l. 354/1975
Norma richiamata nel ricorso in relazione al procedimento di esecuzione e ai benefici penitenziari.
art. 666 c.p.p.
Richiamato per il procedimento di esecuzione e l'istanza al giudice dell'esecuzione/sorveglianza.
art. 678 c.p.p.
Richiamato per il procedimento di sorveglianza e la decisione sull'istanza di beneficio.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
La Corte ne afferma l'applicabilità all'onere di specifica indicazione, da parte del ricorrente, degli atti asseritamente travisati e da allegare al ricorso.
art. 76 c.p.
Richiamato nel principio secondo cui il cumulo delle pene è tendenzialmente unitario; lo scorporo è ammesso solo quando abbia una base logica e giuridica obiettiva.
art. 3 Cost.
Non citato espressamente nel testo.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In materia di benefici penitenziari, quando nel cumulo delle pene siano presenti titoli per reati ostativi, è ammissibile lo scioglimento del cumulo solo se il condannato abbia già espiato la parte di pena riferibile ai delitti ostativi e vi siano elementi oggettivi che consentano di individuare con precisione la porzione di pena da imputare ai diversi titoli.
- Il principio di scorporo del cumulo non opera in via automatica: il giudice deve poter distinguere, sulla base della documentazione prodotta, la pena residua ostativa da quella non ostativa; in mancanza di tale base documentale lo scorporo non è praticabile.
- Il ricorso per cassazione in materia esecutiva deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i dati fattuali necessari a sostenere la censura, non essendo sufficiente una mera allegazione assertiva dell'avvenuta espiazione della pena ostativa.
- Se il provvedimento impugnato mostra che il cumulo comprende esclusivamente o anche reati comunque ostativi, senza che il ricorrente fornisca elementi per separare le diverse componenti sanzionatorie, la doglianza sullo scorporo del cumulo è inammissibile per difetto di base fattuale verificabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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