Cassazione Penale, Ordinanza n. 12324/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito del trattamento sanzionatorio, giudicato esplicito, articolato nella valorizzazione del fatto e della personalità dell'imputato, e congruo rispetto agli elementi già considerati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/12/2023. Dal testo emerge soltanto che il ricorso non investiva profili di legittimità, ma mirava a ottenere una rivalutazione nel merito del giudizio posto a base del trattamento sanzionatorio, con contestazione della valutazione del fatto e della personalità del ricorrente ritenute congrue dai giudici di merito. Non sono indicati i reati contestati né ulteriori censure specifiche.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di vizi di legittimità, miri in realtà a una rivalutazione del merito della dosimetria della pena e del giudizio sulla personalità dell'imputato.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando sia esplicita, coerente e congrua rispetto agli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito.
- La censura che si risolva nella mera richiesta di una diversa valutazione degli elementi già esaminati dai giudici di merito non integra un valido motivo di ricorso di legittimità.
Come è indicizzato
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