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Sentenza

Sentenza n. 1248/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del silenzio rigetto serbato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana sull’istanza del 16 dicembre 2025, con cui la ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, di accedere al procedimento attivato con l’istanza del 1° agosto 2025 e prendere visione ed estrarre copia delle determinazioni assunte dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in relazione all’esposto del 1° agosto 2025; nonché per l’accertamento e la declaratoria - del diritto di accesso agli atti della ricorrente ed il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti con l’istanza del 16 dicembre 2025, ex art. 116 co IV del D. Lgs. n. 104/2010.

Giustizia amministrativa202600352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare attivato a seguito di un esposto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, nell'ambito di un procedimento giudiziario relativo all'affidamento del figlio minore, aveva presentato un esposto all'Ordine degli Psicologi della Toscana segnalando condotte ritenute illegittime e lesive poste in essere dallo psicologo nominato CTU, chiedendo l'adozione di provvedimenti disciplinari. Successivamente aveva presentato un'istanza di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, per prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento e delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine. In assenza di riscontro si era formato il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per l'annullamento del silenzio-rigetto e per l'accertamento del diritto di accesso, con ordine di esibizione. Nel corso del giudizio l'Ordine comunicava che il procedimento disciplinare era ancora in fase istruttoria e che non vi erano documenti ostensibili; aggiungeva che l'atto conclusivo sarebbe stato comunicato alla ricorrente in quanto controinteressata. All'udienza camerale la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, riconoscendo l'insussistenza dei documenti richiesti, pur sostenendo che l'informazione avrebbe dovuto essere comunicata prima della formazione del silenzio-rigetto e dell'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e dell'inesistenza, allo stato, dei documenti dei quali era stato chiesto l'accesso. Il giudice non ha esaminato nel merito la fondatezza dell'originaria domanda ostensiva né ha accolto la tesi della ricorrente sull'ammissibilità del ricorso. Ha tuttavia compensato integralmente le spese, rilevando che l'Ordine non aveva comunicato tempestivamente la temporanea indisponibilità della documentazione, lasciando perfezionare il silenzio-rigetto e inducendo di fatto la ricorrente a instaurare un giudizio inutile. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi della disciplina richiamata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dalla ricorrente rispetto agli atti del procedimento disciplinare.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Prevede la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in assenza di riscontro dell'amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato quale base processuale della domanda di accertamento del diritto di accesso e di ordine di esibizione.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati idonei a rivelare tale stato.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per il conseguente oscuramento disposto dal giudice.

Massime di principio

  • La sopravvenuta inesistenza o indisponibilità dei documenti richiesti con un'istanza di accesso, riconosciuta dalla parte ricorrente, determina il sopravvenuto difetto di interesse e l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione conosce l'inesistenza o la temporanea indisponibilità degli atti richiesti, deve comunicarlo tempestivamente all'interessato; l'omissione può giustificare la compensazione delle spese qualora abbia contribuito alla formazione del silenzio-rigetto e all'instaurazione di un giudizio inutile.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse consente al giudice di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare nel merito la fondatezza dell'originaria domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicità

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