Sentenza del 26/11/2018 n. 2761 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - Broker assicurativo - società di intermediazione mobiliare - SIM - equiparazione - sussiste - aliquota IRAP - è analoga.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha riconosciuto l'equiparazione tra l'attività di broker assicurativo e quella delle società di intermediazione mobiliare ai fini dell'IRAP. Pertanto, quando la normativa regionale lo prevede, il broker assicurativo deve applicare l'aliquota IRAP stabilita per le SIM. La pretesa del ricorrente di sottrarsi a tale aliquota non è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'IRAP all'attività di brokeraggio assicurativo. Il ricorrente contestava l'assoggettamento dell'attività all'aliquota IRAP prevista per le società di intermediazione mobiliare (SIM), sostenendo implicitamente che il broker assicurativo dovesse essere trattato secondo un diverso regime. La questione centrale era stabilire se, ai fini IRAP, l'attività di broker assicurativo svolta per imprese di navigazione fosse equiparabile a quella delle SIM.
Norme richiamate
Disciplina dell'IRAP e aliquote regionali
L'IRAP può essere applicata con aliquote differenziate in base alla categoria di attività e alle disposizioni regionali. La Regione può quindi prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, un'aliquota specifica per attività assimilate a quelle delle SIM.
Normativa relativa alle società di intermediazione mobiliare (SIM)
Ai fini della classificazione IRAP, rileva la natura economica e funzionale dell'attività esercitata. L'attività di broker assicurativo è stata ritenuta analoga a quella delle SIM, con conseguente applicazione della relativa aliquota quando prevista dalla disciplina regionale.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, attività formalmente diverse possono essere equiparate quando presentano caratteristiche economiche, organizzative e funzionali analoghe.
- Per individuare l'aliquota IRAP applicabile non è sufficiente il nome dell'attività o il settore dichiarato: occorre valutare concretamente la natura dell'attività svolta.
- Un broker assicurativo può essere assoggettato all'aliquota prevista per le SIM se la normativa regionale stabilisce tale assimilazione e l'attività presenta caratteristiche comparabili.
- In caso di aliquote IRAP differenziate a livello regionale, è necessario verificare la disciplina vigente nella regione competente e le categorie di attività incluse.
- L'equiparazione fiscale deve essere fondata su una specifica previsione normativa o regolamentare applicabile e non può derivare soltanto da una generica somiglianza tra attività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →