Cassazione Civile, Ordinanza n. 01693/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un licenziamento intimato da una società ad una dipendente. Il Tribunale di Velletri, investito della causa, aveva accolto l'eccezione della società e declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, ritenendo rilevante il luogo in cui il rapporto era sorto e in cui si trovava la sede legale/operativa principale della società. La lavoratrice ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che la competenza spettasse invece a Velletri, perché il rapporto sarebbe sorto nella sede operativa di Castel Gandolfo, dove si sarebbero perfezionate le pratiche di assunzione, dove si sarebbe svolta la prestazione lavorativa e da cui era stata gestita anche la fase disciplinare e il licenziamento. La società resistente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della procura speciale e l'inammissibilità del ricorso, oltre che la sua infondatezza. La ricorrente ha inoltre richiamato la lettera di licenziamento e gli atti disciplinari redatti su carta intestata della sede di Castel Gandolfo, sostenendo che tale sede fosse la dipendenza aziendale di riferimento ai sensi dell'art. 413 c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società resistente: ha ritenuto valida la procura speciale, perché specificamente rilasciata per il giudizio di cassazione, e ha escluso l'inammissibilità del regolamento, trattandosi di impugnazione di ordinanza che definiva il giudizio sulla competenza. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che, ai fini dell'art. 413 c.p.c., la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" va interpretata estensivamente come articolazione dell'organizzazione aziendale in cui il dipendente opera. Ha quindi valorizzato la prospettazione della lavoratrice e gli elementi relativi alla gestione del rapporto presso la sede operativa di Castel Gandolfo, ivi compresa la contestazione disciplinare, il codice disciplinare affisso e la richiesta di restituzione dei beni strumentali. Per l'effetto ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, rimettendo le parti davanti a quel giudice per la prosecuzione del giudizio e assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione. Le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 413 c.p.c.
La competenza territoriale nelle controversie di lavoro si determina anche in base alla dipendenza alla quale il lavoratore è addetto; tale nozione va letta in senso estensivo come articolazione dell'organizzazione aziendale in cui il dipendente lavora. La competenza si valuta sulla base della domanda proposta, senza che rilevino le deduzioni del convenuto.
art. 47, quinto comma, c.p.c.
Richiamato dalla resistente per il deposito di memoria nel procedimento di regolamento di competenza.
art. 380-ter, secondo comma, c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione alle parti delle conclusioni del P.G. e del decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 50 c.p.c.
La Corte ha fissato il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro, il foro della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore va inteso in senso funzionale e organizzativo, non meramente formale o coincidente con la sola sede legale dell'impresa.
- Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., rileva la prospettazione contenuta nella domanda del lavoratore; le contestazioni del convenuto non possono spostare il criterio di collegamento in sede di regolamento di competenza.
- La dipendenza rilevante ai fini del foro lavoristico può coincidere con la sede operativa presso cui si gestiscono concretamente il rapporto, le contestazioni disciplinari e la cessazione del rapporto, anche se l'azienda ha sede legale altrove.
- La procura speciale al ricorso per cassazione è valida quando, dal suo tenore, risulti conferita specificamente per il giudizio di impugnazione avanti la Corte di cassazione.
- Il regolamento di competenza è ammissibile avverso un provvedimento che abbia natura definitoria del giudizio sulla competenza.
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