Sentenza n. 1133/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del Decreto del Dirigente della struttura sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale della Regione Lombardia del 28.02.2023, n. 2859 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto del 10 novembre 2021, n. 15235. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande”, impugnato nella parte in cui non è stata ammessa la domanda presentata dall'impresa Trebo David volta a beneficiare degli “incentivi per investimenti per la reddittività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole” e (domanda n. 2021021234277) e nella parte in cui è stata approvata la graduatoria delle domande per le “zone non svantaggiate – vegetali”, della comunicazione della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – agricoltura, foreste caccia e pesca – Val Padana del 08.03.2023, di avvenuta pubblicazione del suddetto decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, della comunicazione della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – agricoltura, foreste caccia e pesca – Val Padana del 30.01.2023 ai sensi dell'art. 10/bis, legge 241/1990, del verbale istruttorio del 27.01.2023 allegato alla predetta comunicazione, della comunicazione della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – agricoltura, foreste caccia e pesca – Val Padana del 14.02.2023 di mancato accoglimento della richiesta di riesame del verbale istruttorio e di ogni altro atto propedeutico, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente indicato o non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, approvazione della graduatoria e rigetto della richiesta di riesame
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale che non ammetteva a finanziamento la domanda presentata nell'ambito dell'Operazione 4.1.01 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, nonché gli atti connessi, deducendo tre motivi. Con il primo motivo ha contestato il mancato finanziamento del nuovo impianto di mele con rete antigrandine e irrigazione, lamentando contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Con il secondo motivo ha censurato il diniego relativo all'acquisto di un macchinario per il trasporto dei cassoni di frutta, sostenendo che fosse riconducibile agli interventi finanziabili dal bando e, in particolare, agli interventi di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori. Con il terzo motivo ha sostenuto che, una volta riconosciuta la finanziabilità degli interventi contestati, sarebbe stata superata la soglia minima di spesa richiesta dal bando per l'accesso al contributo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretta l'ammissione a contributo del solo impianto di fertirrigazione e non dell'impianto antigrandine. L'art. 6.1, lett. B), delle disposizioni attuative subordinava infatti il contributo per l'impianto o reimpianto di colture arboree specializzate alla contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine; tale previsione presupponeva un nuovo impianto arboreo. Il ricorrente, tuttavia, non aveva indicato l'acquisto di nuove piante né nella domanda né nella richiesta di riesame. Il Tribunale ha escluso qualsiasi contraddizione del bando, poiché l'impianto antigrandine e quello di fertirrigazione perseguivano finalità diverse: il primo collegato allo sviluppo di nuove colture, il secondo finanziabile anche per colture esistenti in quanto idoneo a ridurre il consumo di fertilizzanti e l'inquinamento del suolo. Quanto al secondo motivo, il macchinario indicato dal ricorrente non risultava compreso nell'elenco dei macchinari finanziabili allegato al bando. Il Tribunale ha inoltre escluso che l'acquisto del macchinario potesse essere ricondotto alla previsione relativa alle opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, poiché il concetto di adeguamento non poteva essere esteso fino a comprendere l'acquisto di un macchinario, anche se innovativo. Restavano quindi finanziabili soltanto l'impianto di fertirrigazione e la capannina meteorologica, la cui spesa complessiva era inferiore alla soglia minima prevista dall'art. 8.3 del bando. Il terzo motivo è stato respinto in via consequenziale, non essendo state accolte le censure relative agli ulteriori interventi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente ne aveva dedotto la violazione per asserita contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione; il TAR ha tuttavia ritenuto legittima e coerente la motivazione regionale.
art. 6.1, lett. B), disposizioni attuative del bando
soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine
Il contributo per l'impianto o reimpianto di colture arboree specializzate con impianto antigrandine richiede la contestuale realizzazione di un nuovo impianto arboreo.
art. 6.2, lett. N), disposizioni attuative del bando
Consente il finanziamento dell'impianto di fertirrigazione anche in relazione a colture esistenti, in ragione della sua capacità di ridurre il consumo di fertilizzanti e l'inquinamento del suolo.
art. 6.1, lett. C), disposizioni attuative del bando
adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori
La previsione riguarda opere di adeguamento e non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere l'acquisto di un macchinario non incluso nell'elenco degli interventi finanziabili.
art. 8.3 disposizioni attuative del bando
Subordina l'erogazione del finanziamento al raggiungimento di una soglia minima di spesa; tale soglia non risultava raggiunta considerando i soli interventi riconosciuti ammissibili.
art. 12 l. 241/1990
L'amministrazione che concede sovvenzioni, contributi o ausili finanziari deve rispettare i criteri e le modalità previamente stabiliti per la loro erogazione e non può discostarsene in sede applicativa.
Massime di principio
- Nella concessione di contributi pubblici l'amministrazione è vincolata ai criteri e alle modalità stabiliti dal bando ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 e non può ammettere a finanziamento interventi non riconducibili alle categorie espressamente previste.
- Quando una disposizione del bando subordina il finanziamento di un impianto antigrandine alla contestuale realizzazione di un nuovo impianto di colture arboree, il contributo non è dovuto per il solo impianto antigrandine destinato a colture già esistenti.
- La previsione del bando relativa alle opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori non può essere estesa, in assenza di una specifica previsione, all'acquisto di macchinari che non figurino tra quelli finanziabili.
- La soglia minima di spesa prevista dal bando deve essere verificata considerando esclusivamente gli interventi effettivamente ammissibili a finanziamento; il mancato superamento della soglia impedisce l'erogazione del contributo.
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