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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26257/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di un amministratore unico di una società aggiudicataria di un appalto per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 2009, ritenendo integrato il delitto di cui all'art. 316-bis c.p. per avere ricevuto un anticipo di contributo pubblico e non averlo destinato ai lavori finanziati, né restituito la somma alla risoluzione del contratto. In cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi, l'insussistenza del reato e del dolo: con il primo ha sostenuto che l'importo era confluito in un conto dedicato, che alla risoluzione la società era ancora creditrice del consorzio e disponeva di liquidità, e che la fideiussione escussa aveva consentito la prosecuzione dei lavori; ne ha tratto la conseguenza che non vi sarebbe stato un obbligo di immediata restituzione delle somme, essendo il rapporto contrattuale costruito sull'esecuzione delle opere e non sulla restituzione anticipata del contributo in caso di risoluzione. Con il secondo ha contestato la motivazione sul dolo, affermando che la mera confluenza delle somme in un conto non esclusivo è consentita dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e non basta a dimostrare una consapevole distrazione, mentre vari elementi deporrebbero per la buona fede dell'imputato. La Procura generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto, in sostanza, che nel caso di anticipazione di denaro vincolato a una specifica destinazione, se l'opera finanziata non viene realizzata e non può più esserlo, la quota di somme corrispondente alla parte di commessa non eseguita deve essere immediatamente disponibile e separata, altrimenti deve ritenersi destinata ad altri scopi. Ha inoltre precisato che l'obbligo contrattuale era di eseguire le opere, non di "restituire mediante i lavori" le somme ricevute, e che la risoluzione era conseguenza dell'inadempimento dell'impresa, quindi non un evento imprevisto. Quanto al dolo, ha affermato che anche una destinazione ad altre attività dovuta a cattiva gestione resta comunque consapevole e volontaria e integra la fattispecie; infine, l'escussione della fideiussione non elimina l'illiceità penale della condotta, perché costituisce solo un rimedio riparatorio degli effetti dannosi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 316-bis c.p.

    Il reato si integra quando somme pubbliche ricevute con vincolo di destinazione non siano impiegate per l'opera finanziata e, non potendo più realizzarsi lo scopo, la parte corrispondente alla commessa incompiuta non sia resa immediatamente disponibile ma risulti destinata ad altri fini; la volontà di destinare diversamente le somme basta a integrare la condotta e il dolo.

  • art. 3, legge n. 136 del 2010

    La possibilità di far transitare le somme su un conto dedicato non esclusivo non esclude, di per sé, la responsabilità, se vi è consapevole distrazione delle somme dal vincolo di destinazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • Nel delitto di indebita percezione e mancata destinazione di erogazioni pubbliche, il vincolo di destinazione impone che, se lo scopo finanziato non viene realizzato e non può più esserlo, la quota di denaro corrispondente alla parte non eseguita dell'opera resti immediatamente disponibile per la restituzione o comunque non risulti impiegata per finalità diverse.
  • L'obbligo contrattuale di eseguire un'opera finanziata non va confuso con un preteso obbligo di "restituire mediante l'esecuzione dei lavori": i termini di adempimento dell'opera non disciplinano la sorte dell'anticipo in caso di inadempimento e risoluzione.
  • Ai fini dell'art. 316-bis c.p. è sufficiente la consapevole e volontaria destinazione delle somme a scopi diversi da quelli pubblici previsti; la cattiva gestione o l'assenza di un fine illecito ulteriore non escludono il dolo.
  • L'attivazione di una garanzia fideiussoria successiva alla distrazione non elide l'offensività né fa venir meno il reato, poiché rappresenta solo un meccanismo di riparazione degli effetti patrimoniali della condotta.
  • In cassazione, la mera riproposizione di alternative letture dei fatti è inidonea a scalfire una motivazione che abbia logicamente desunto la distrazione e il dolo dal mancato impiego delle somme vincolate e dall'inadempimento dell'opera finanziata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebita
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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