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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37906/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione apparente. Sostiene che gli elementi posti a base della proroga siano generici e in parte smentiti dagli atti (tra cui la presunta disarticolazione del clan Sequino a seguito di arresti del 2019, l'assenza di operazioni recenti che coinvolgano esponenti di vertice, e la mancanza di collegamenti attuali con predetti pregiudicati rimessi in libertà). Chiede che si verifichi la sussistenza dell'attualità della pericolosità e della capacità del detenuto di mantenere contatti con il sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse svolto un adeguato e non apparente apprezzamento prognostico, fondato su elementi emersi nelle note della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, sulla posizione apicale del ricorrente nel clan, sulla perdurante operatività del sodalizio (anche alla luce di operazioni che hanno colpito affiliati), sulla capacità del detenuto di interagire con esponenti liberi e sulla relazione dell'Istituto di pena (mancanza di segni di dissociazione). La Corte ha concluso che i dati a fondamento della proroga sono sufficienti e non fittizi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario)

    "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"; verifica della "capacità" di mantenere i collegamenti (comma 2-bis)

    Il regime 41-bis e le sue proroghe richiedono una valutazione prognostica, non un accertamento probatorio di responsabilità: si valuta la ragionevole previsione della sussistenza di collegamenti e della capacità di mantenerli sulla base di elementi quali ruolo nel gruppo, ampiezza delle relazioni, perdurante operatività del sodalizio, esiti del trattamento carcerario, ecc. La mera mancanza di contatti attuali o il decorso del tempo non sono, di per sé, dispositivi di esclusione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Rinvio alla norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: qui il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché consistente in valutazioni critiche sui fatti non riconducibili a violazione di legge.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per l'addebito delle spese al ricorrente.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata rispetto al principio che, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa, può essere disposta la misura della sanzione pecuniaria (qui il versamento alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • La verifica per la applicazione o proroga del regime 41-bis è di natura prognostica: non è richiesta la prova piena di reati o contatti ma una ragionevole previsione, fondata su dati acquisiti (precedenti condanne, ruolo nell'organizzazione, operatività del sodalizio, relazioni, elementi investigativi).
  • Per le proroghe 41-bis non è necessario dimostrare contatti esterni attuali; rileva la persistenza della "capacità" di mantenere collegamenti e la perdurante operatività dell'organizzazione che giustificò l'adozione originaria del regime.
  • La mera produzione di elementi difensivi che controvaluano i fatti (es. argomentare che gli arresti precedenti hanno disarticolato il clan o che non vi sono indagini recenti) può non essere sufficiente ad annullare la misura se i dati a fondamento restano adeguati e motivati.
  • La motivazione del giudice di sorveglianza deve essere logica e non apparente: però non occorre rispondere punto per punto a ogni documento della difesa se i dati adottati per la decisione sono congrui e non fittizi.
  • Il decorso del tempo da solo non esclude la capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata; vanno valutati altri parametri indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis.
  • In Cassazione i rimedi che insistono esclusivamente su rivalutazioni di fatto o su censure generiche della motivazione sono frequentemente dichiarati inammissibili se non deducono violazioni di legge ben determinate.

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