Sentenza n. 709/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca delle misure di accoglienza per presunto superamento, mediante redditi da lavoro, dell'importo dell'assegno sociale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia e ammesso al sistema di accoglienza dopo avere presentato domanda di protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Bergamo aveva revocato le misure di accoglienza ritenendo che nel 2024 avesse percepito redditi da lavoro pari a euro 7.203,00, superiori all'importo dell'assegno sociale. Dopo avere chiesto il riesame senza ottenere risposta, il ricorrente ha proposto ricorso. Nel corso del giudizio ha depositato la certificazione unica 2025, dalla quale risultava invece un reddito 2024 inferiore all'importo dell'assegno sociale. Il provvedimento è stato quindi revocato in autotutela dalla Prefettura. La decisione non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, richiamando le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l'atto impugnato è stato revocato in autotutela e il ricorrente ha chiesto una pronuncia in tal senso. Ha confermato la condanna della Prefettura alla rifusione delle spese della fase cautelare, già disposta con l'ordinanza del 12 giugno 2025, modificando quella pronuncia limitatamente alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Quanto al giudizio di merito, il Collegio ha ritenuto la Prefettura virtualmente soccombente, ma non ha pronunciato condanna alle spese nei suoi confronti, osservando che il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che l'amministrazione statale non può essere contemporaneamente obbligata al pagamento e beneficiaria della statuizione prevista dall'art. 133 d.P.R. 115/2002. Ha quindi liquidato direttamente al difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, euro 575,00 complessivi per il giudizio di merito, oltre CPA e IVA se dovute e detratta l'eventuale ritenuta d'acconto. L'importo è stato calcolato applicando lo scaglione da euro 5.201 a euro 26.000, riducendo della metà i compensi ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
sentenza ex art. 74 c.p.a.
La pronuncia è resa in forma semplificata.
art. 57 c.p.a.
consente di modificare con la sentenza di merito la pronuncia sulle spese contenuta nell’ordinanza cautelare
Il giudice di merito può modificare la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza cautelare, mantenendo ferma la condanna e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 82 d.P.R. 115/2002
osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
La liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve rispettare i valori medi tariffari e tenere conto della natura e dell'incidenza dell'attività professionale.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Tale importo deve però essere dimezzato ex art. 130 d.P.R. 115/2002
I compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
La disciplina della rifusione delle spese in favore dello Stato non può essere applicata in modo da porre l'amministrazione statale contemporaneamente come obbligata al pagamento e beneficiaria della statuizione.
d.m. 10 marzo 2014 n. 55
I parametri forensi sono stati utilizzati per individuare lo scaglione di valore e quantificare i compensi, tenendo conto della semplicità della controversia.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a eliminare integralmente gli effetti lesivi, determina la cessazione della materia del contendere quando il ricorrente chieda una pronuncia in tal senso.
- Ai sensi dell'art. 57 c.p.a., la sentenza di merito può modificare la statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza cautelare, anche disponendo la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
- Quando la parte privata è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e l'amministrazione statale è virtualmente soccombente, la liquidazione dei compensi del difensore può essere disposta direttamente in suo favore secondo il d.P.R. 115/2002, senza una statuizione che ponga lo Stato contemporaneamente come obbligato al pagamento e beneficiario della rifusione.
- La liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata in relazione alla natura, alla semplicità e all'incidenza dell'attività svolta, entro i valori medi dei parametri professionali e con la riduzione prevista dall'art. 130 d.P.R. 115/2002.
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