Sentenza n. 2776/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di aggiornamento relativa allo stato della procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici nei porti di Palermo e Termini Imerese; la stazione appaltante aveva risposto che la gara non era stata aggiudicata e che eventuali ulteriori atti sarebbero stati pubblicati sul portale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concorrente, prima classificata per il lotto 1, aveva presentato un’offerta ritenuta potenzialmente anomala e aveva fornito le giustificazioni richieste, oltre alla documentazione comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Con istanza del 4 giugno 2026 aveva chiesto se la verifica di congruità fosse conclusa e quali fossero i tempi di definizione della procedura, senza ottenere, a suo avviso, una risposta sostanziale: la nota del 23 giugno 2026 si limitava a riferire che la gara non era stata aggiudicata e che gli eventuali atti sarebbero stati pubblicati sul portale. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 17, comma 3, d.lgs. 36/2023 e dell’allegato I.3, sostenendo che la risposta non superasse il silenzio-inadempimento e che fossero scaduti i termini per concludere la procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ha inoltre contestato l’assenza di una determinazione sull’aggiudicazione o sull’esclusione, di una valutazione dell’offerta e di una motivazione del ritardo. La resistente ha eccepito l’improcedibilità o l’inammissibilità, rappresentando che la gara era stata revocata con decreto del 1° settembre 2026. Preso atto della revoca, la ricorrente ha dichiarato sopravvenuta la carenza d’interesse e ha chiesto la liquidazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stata revocata la gara e avendo la ricorrente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non ha esaminato nel merito i motivi sul silenzio e sui termini di conclusione della procedura. Le note di udienza depositate dalla resistente il 7 ottobre 2026 sono state ritenute inutilizzabili perché qualificabili come memoria difensiva tardiva, in violazione dei termini dimidiati previsti per il rito. Le spese sono state poste a carico dell’Autorità, liquidate in euro 1.000 oltre oneri di legge e, se versato, rimborso del contributo unificato: il TAR ha considerato elusiva la risposta interlocutoria all’istanza e ha rilevato che l’art. 17 d.lgs. 36/2023 impone la conclusione delle procedure nei termini dell’allegato I.3, il cui superamento configura silenzio-inadempimento.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ciò posto, preso atto di quanto dichiarato e documentato dalle parti, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
La sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta l’improcedibilità del ricorso.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Le citate note in realtà non possono che essere qualificate come una vera e propria memoria difensiva, che però è stata depositata nel fascicolo processuale in palese violazione del termine, per altro dimidiato, di cui al combinato disposto degli artt. l’art. 73, comma 1, e 87, comma 3, del codice del processo amministrativo.
Nel rito camerale con termini dimidiati, un atto denominato nota d’udienza che abbia contenuto difensivo è qualificato come memoria e non è utilizzabile se depositato oltre il termine previsto.
art. 17, comma 3, d.lgs. 36/2023
per altro verso, come correttamente rilevato dalla difesa della ditta ricorrente, l’art. 17 del D.lgs. n. 36 del 2023 sancisce espressamente l’obbligo delle stazioni appaltanti di concludere le procedure di gara nei termini indicati nell’allegato I.3 del codice, qualificando altrettanto espressamente il superamento di tali termini, evidente nella fattispecie all’esame, quale silenzio inadempimento (cfr. in termini, TAR Salerno, sez. I, 7 maggio 2026, n. 840).
Le stazioni appaltanti devono concludere le procedure di gara entro i termini dell’allegato I.3; il loro superamento configura silenzio-inadempimento.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, nell’interesse della parte, di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso; in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può proseguire l’esame del merito.
- Le stazioni appaltanti sono tenute a concludere le procedure di gara entro i termini stabiliti dall’allegato I.3 al d.lgs. 36/2023; il superamento dei termini integra silenzio-inadempimento.
- Un atto denominato nota d’udienza è qualificabile come memoria difensiva quando ne abbia la sostanza e il contenuto; se depositato oltre il termine processuale dimidiato applicabile, non è utilizzabile ai fini della decisione.
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