Cassazione Penale, Sentenza n. 18550/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione su quattro punti: (1) presunta tardività della querela rispetto a transiti del 2017-2018 e violazione dell'art. 124 c.p.; (2) prescrizione dei reati, richiamando l'art. 157 c.p.; (3) mancanza di prove attribuibili all'imputato e critica alla valutazione probatoria (identificazione del conducente, uso dell'auto da parte di terzi); (4) errore nella determinazione della pena e violazione dell'art. 81 c.p., poiché la Corte d'appello avrebbe cumulato materialmente le multe per i 15 episodi anziché applicare la disciplina del reato continuato (cumulo giuridico fino al triplo).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi tre motivi: ha ritenuto che sia il Tribunale sia la Corte d'appello avessero circoscritto i fatti ai 15 transiti avvenuti dal 03/07/2019 al 20/07/2019, quindi la querela del 23/09/2019 era tempestiva ai sensi dell'art. 124 c.p.; la prescrizione non era maturata e va considerata la sospensione prevista dalla legge n.103/2017; la valutazione dell'attribuzione della condotta all'imputato (proprietario dell'autovettura) non è manifestamente illogica e rientra nel sindacato di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità. Il quarto motivo è stato invece accolto: la Corte d'appello ha applicato un cumulo materiale delle sanzioni (80 euro per ciascuno dei 15 episodi = 1.200 euro) non conforme all'art. 81 c.p. per reato continuato. La Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena e l'ha rideterminata nella misura massima prevista per il reato continuato, cioè euro 240,00 di multa. Inoltre ha confermato la condanna alle spese di rappresentanza e difesa a carico dell'imputato verso la parte civile, liquidate in euro 1.900,00 oltre accessori di legge. Sentenza annullata senza rinvio limitatamente alla pena; decisione del 24/04/2026.
Norme richiamate
art. 124 c.p.
art. 124, primo comma, cod. pen.
Stabilisce il termine di tre mesi dalla conoscenza dei fatti per proporre querela: la Corte ha ritenuto tempestiva la querela del 23/09/2019 rispetto ai transiti del 03-20/07/2019.
art. 157 c.p.
Norma sulla prescrizione: il ricorrente sosteneva la maturazione del termine; la Corte ha rilevato che, dato il periodo dei fatti (luglio 2019), il termine massimo non era ancora maturato e doveva applicarsi la sospensione ex legge n.103/2017.
art. 81 c.p.
art. 81 c. 2 c.p. "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso"
Per i reati in continuazione va applicato il cumulo giuridico: la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo. La Corte d'appello aveva invece operato cumulo materiale; la Cassazione ha rideterminato la pena al massimo triplo della pena base (euro 240).
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; i motivi del ricorrente sono stati esaminati alla luce delle categorie di inammissibilità o manifestissima infondatezza previste dalla norma.
legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")
Prevede sospensioni del corso della prescrizione per reati commessi nel periodo di vigenza della legge: la Corte ha applicato tale disciplina rilevando periodi di sospensione che posticipano i termini prescrizionali.
Massime di principio
- Tempestività della querela: la querela deve essere valutata rispetto alla conoscenza effettiva dei fatti; se il giudice di merito circoscrive il periodo dei fatti e la querela è presentata entro tre mesi da tale conoscenza, la querela è tempestiva ai sensi dell'art. 124 c.p.
- Prescrizione e sospensioni: per reati commessi durante il periodo di vigenza della legge n.103/2017 occorre valutare la sospensione prevista da quella legge che può spostare i termini prescrizionali; calcoli di prescrizione devono tener conto di tali sospensioni.
- Prova e onere probatorio: in sede di legittimità non è consentito un nuovo apprezzamento delle prove salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria. La mera impugnazione della valutazione della credibilità o della persuasività degli elementi non è sufficiente.
- Attribuzione del fatto tramite rapporto di proprietà: la titolarità di un veicolo può costituire elemento indiziario rilevante; se il proprietario non indica elementi precisi che individuino un altro conducente plausibile, il giudice di merito può ritenere la responsabilità a suo carico, salvo prova contraria robusta.
- Determinazione della pena per reato continuato: in presenza di reato continuato va applicato il cumulo giuridico previsto dall'art. 81 c.p. (pena della violazione più grave aumentata fino al triplo), non un cumulo materiale semplice; i giudici devono motivare correttamente la scelta della modalità di cumulo.
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