Cassazione Penale, Sentenza n. 2772/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; Santillo era stato posto in custodia cautelare per 33 giorni (7/12/2017-8/1/2018) per accuse di estorsione aggravata (capi B, C, D) e violenza privata aggravata (capo E). La difesa denunciava violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e vizio di motivazione: l'ordinanza impugnata avrebbe motivato soltanto con la trascrizione di brani di intercettazioni tra Santillo e Bruno Zoccali, senza valutazione critica né spiegazione del nesso probatorio rispetto alla costrizione e all'aggravante mafiosa. Si contestava altresì che dalle conversazioni non emergesse soggezione o metodo mafioso e che l'affermazione di appartenenza a consorteria mafiosa fosse generica e non documentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto insufficiente e illogica la motivazione della Corte territoriale, che si era limitata a trascrivere intercettazioni senza spiegare perché il loro contenuto dimostrasse la pretesa condotta estorsiva e la soggezione con metodo mafioso; inoltre l'attribuzione di appartenenza mafiosa è stata considerata genericamente accennata e non adeguatamente illustrata. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro, demandando a quella Corte anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma violata dal ricorrente (denunzia di violazione di legge), relativo alla motivazione e ai requisiti del provvedimento giurisdizionale
art. 112, n. 1 cod. pen.
Citata in relazione ad una aggravante che il Tribunale per il riesame aveva escluso quanto al capo B; la materia dell'aggravante è stata considerata dal giudice di merito ma non ritenuta sufficientemente documentata nel provvedimento impugnato
art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203
Aggravante di "metodo mafioso" richiamata nella contestazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'attribuzione di tale aggravante nella motivazione della Corte territoriale fosse generica e non adeguatamente dimostrata
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. 6, n. 1269/2012 Marrone e altri; Sez. 6, n. 15733/2003 Rinella; altre pronunce richiamate)
Principio applicato: la mera trascrizione di intercettazioni può costituire motivazione sufficiente solo se il contenuto è chiaro e la vicenda lineare al punto da rendere la prova "auto-evidente"; in assenza di tale chiarezza è necessaria valutazione critica e specificazione delle ragioni per cui le intercettazioni sostengono la tesi accusatoria
Massime di principio
- La semplice trascrizione di intercettazioni non basta: il giudice deve spiegare in che modo il contenuto dimostra specifici elementi del reato (es. costrizione, metodo mafioso) oppure la motivazione è insufficiente.
- La prova si può ritenere "auto-evidente" e quindi la trascrizione può essere sufficiente solo se le conversazioni sono chiare e la vicenda è lineare; in caso contrario è necessaria una valutazione critica e argomentata.
- L'attribuzione di appartenenza a consorteria mafiosa richiede elementos concreti e non può essere lasciata a mere affermazioni generiche: va documentata la fama criminale, la conoscenza da parte degli interlocutori o condotte indicanti metodo mafioso.
- Se la motivazione del provvedimento che limita diritti (es. custodia cautelare) è lacunosa o illogica, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio; dunque in situazioni analoghe è probabile il rinvio quando mancano spiegazioni sul nesso probatorio.
- Nelle richieste di indennizzo per ingiusta detenzione la Corte valuta anche se, ex ante, la condotta dell'interessato integrava una colpa grave ostativa: tuttavia tale valutazione deve essere ben motivata e non basata su deduzioni generiche.
- Per i difensori: contestare puntualmente la mancanza di valutazione critica delle intercettazioni e l'assenza di elementi concreti sulla mafiosità può condurre all'annullamento del provvedimento e al rinvio.
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