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Sentenza

Sentenza del 02/07/2015 n. 6071 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Applicazione dell'imposta - Enunciazione di atti non registrati - Finalità antielusive.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata l'applicabilità dell'imposta anche alle disposizioni enunciate nell'atto registrato. L'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 è stato interpretato come disposizione avente finalità antielusive, diretta a evitare che atti eventualmente sottratti alla registrazione e alla tassazione restino non imponibili quando vengono successivamente richiamati dal contribuente in un altro atto soggetto a registrazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, quando un atto soggetto a registrazione enuncia disposizioni contenute in precedenti atti scritti o contratti verbali non registrati, stipulati tra le stesse parti. Nel caso esaminato, l'atto conteneva l'enunciazione di una scrittura privata relativa al godimento di un diritto di superficie. La questione centrale era stabilire se anche le disposizioni dell'atto enunciato dovessero essere assoggettate a imposta.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

    La norma impone di assoggettare a imposta le disposizioni di atti non registrati quando tali disposizioni vengono enunciate in un successivo atto registrato tra le medesime parti. La sua funzione è antielusiva e mira a recuperare a tassazione atti che altrimenti potrebbero sfuggire all'imposizione.

Massime di principio

  • Quando un atto soggetto a registrazione richiama o enuncia il contenuto di un precedente atto non registrato, occorre verificare se ricorrono i presupposti dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986.
  • L'imposta può essere applicata anche all'atto enunciato, non soltanto all'atto formalmente presentato alla registrazione, soprattutto quando gli atti sono stati stipulati tra le stesse parti.
  • La finalità antielusiva della norma impedisce di evitare la tassazione semplicemente richiamando in un nuovo atto un rapporto giuridico precedentemente non registrato.
  • In situazioni analoghe è determinante accertare l'identità delle parti, il contenuto effettivamente enunciato e il collegamento tra l'atto registrato e quello non registrato.
  • L'enunciazione può far emergere un autonomo presupposto impositivo anche se l'atto originario era verbale o era stato omesso dalla registrazione.

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