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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00569/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la qualificazione dei fatti come rapina tentata. Con il primo e il secondo motivo ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato in tentativo di furto e che, conseguentemente, dovesse essere pronunciata assoluzione per difetto di querela, assumendo quindi l'insussistenza della procedibilità del reato così riqualificato. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano pedissequamente doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione specifica, senza confrontarsi in modo argomentato con la sentenza impugnata, in particolare con il passaggio in cui la Corte territoriale aveva valorizzato la sussistenza della violenza idonea a integrare la rapina.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte richiama la violenza come elemento idoneo a integrare il delitto di rapina, escludendo la riqualificazione del fatto in tentativo di furto.

  • art. 56 c.p.

    La difesa aveva chiesto la riqualificazione in tentativo di furto, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta restasse attratta nella rapina tentata per la presenza della violenza.

  • art. 606 c.p.p.

    Implicitamente richiamato nella valutazione di inammissibilità per aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è solo apparente e non è deducibile.
  • La presenza di violenza idonea a integrare la rapina impedisce la riqualificazione del fatto in mero tentativo di furto, quando la motivazione di merito abbia già accertato tale elemento tipico.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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