Cassazione Penale, Sentenza n. 35239/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione/inefficacia dell'ordinanza cautelare del 7 marzo 2023 alla data del 10 febbraio 2022. Il ricorrente denunciava un errato computo dei termini di custodia (sommare al termine di fase delle indagini preliminari il termine aggiuntivo di 6 mesi previsto per la fase dibattimentale) e sosteneva la sussistenza di una connessione/medesimezza del disegno criminoso tra i fatti contestati con l'ordinanza del 7 marzo 2023 e i fatti legati all'arresto in flagranza del 7 febbraio 2022 (con riferimento anche all'ordinanza del 31 gennaio 2023 e all'informativa del 19 gennaio 2021). Chiedeva, in sostanza, la dichiarazione di inefficacia della misura per decorrenza dei termini e la scarcerazione a decorrere dal 14 gennaio 2025.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non sussisteva la "connessione qualificata" ai sensi dell'art. 12, lett. b) c.p.p. tra i fatti oggetto delle diverse ordinanze emesse da uffici giudiziari diversi; pertanto non è applicabile la retrodatazione della misura al 10 febbraio 2022. È stato osservato che il termine aggiuntivo di sei mesi previsto per la fase dibattimentale non si somma al termine delle indagini preliminari. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che gli elementi fattuali non dimostrassero la medesimezza di un unico disegno criminoso (continuazione): la reiterazione dell'attività di spaccio è stata interpretata come abitualità/professionalità del reato e non come prova di un preesistente programma unitario di delitti. Infine la Corte ha ritenuto legittima l'estensione di accertamento operata dal giudice d'appello nella materia della retrodatazione, qualora necessaria e inscindibile rispetto al punto devoluto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
reato di associazione per delinquere in materia di stupefacenti
Fondamento dell'imputazione associativa; utilizzato per qualificare il reato principale rispetto ai reati-fine in materia di stupefacenti
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
detenzione e cessione di stupefacenti
Norma richiamata per le cessioni e la flagranza ad esse riferita
cod. proc. pen., art. 297, comma 3
retrodatazione dei termini di durata delle misure cautelari
Stabilisce le regole di retrodatazione; applicazione automatica in caso di connessione qualificata e regole specifiche (desumibilità) quando le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi
cod. proc. pen., art. 12, lett. b)
definizione di connessione qualificata (es. continuazione, concorso formale, connessione teleologica)
Individua le ipotesi di "connessione qualificata" necessarie per l'operatività della retrodatazione quando le ordinanze sono emesse in uffici diversi
cod. proc. pen., art. 303, lett. b), n. 3-bis
termine aggiuntivo di 6 mesi
Termine aggiuntivo applicabile alla fase dibattimentale; non è sommabile al termine delle indagini preliminari
Sentenza Sez. U, Librato (19/12/2006)
principio sui casi di retrodatazione tra ordinanze emesse in procedimenti diversi
Regole di retrodatazione tra procedimenti diversi: se le ordinanze sono in procedimenti pendenti davanti a uffici diversi la retrodatazione richiede connessione qualificata o desumibilità dagli atti secondo i casi
Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005
interpretazione costituzionale dell'art. 297 comma 3
Ha esteso il principio di tutela evitando che la durata della custodia dipenda da valutazioni soggettive: la retrodatazione può operare anche per reati non connessi se gli elementi per la nuova ordinanza erano desumibili dagli atti al momento della prima
Sentenza Sez. U, Mazzitelli
principi su retrodatazione tra uffici giudiziari diversi
Conferma che, quando le misure sono adottate da autorità diverse, la retrodatazione è riconoscibile solo in presenza di connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica limitata)
Massime di principio
- La retrodatazione di una misura cautelare emessa in un procedimento diverso e innanzi a un'autorità diversa è ammessa in presenza di una "connessione qualificata" (concorso formale, continuazione, connessione teleologica nei limiti codificati); senza tale connessione la retrodatazione è esclusa salvo desumibilità dagli atti nei casi previsti dalla giurisprudenza costituzionale
- La prova della continuazione richiede la dimostrazione di un "unico disegno criminoso" unitariamente deliberato; la mera abitualità o il "programma di vita delinquenziale" non sono sufficienti per configurare la continuazione
- Il termine aggiuntivo di 6 mesi previsto per la fase dibattimentale non è sommabile al termine delle indagini preliminari; va dunque distinto il computo dei termini di fase investigativa da quelli processuali successivi
- Quando l'impugnazione concerne il computo dei termini e la richiesta di retrodatazione, il giudice d'appello può estendere l'esame agli atti e alle questioni strettamente connesse e inscindibili rispetto al punto devoluto per verificare la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione
- In presenza di misure emesse da uffici diversi occorre verificare sempre: a) se sussiste una connessione qualificata tra i fatti; b) se, in mancanza, gli elementi giustificativi della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti al momento dell'adozione della prima
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