Cassazione Penale, Sentenza n. 40065/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per concorso in rapina aggravata, ricettazione e detenzione e porto di armi. Tre censure: (1) mancata autonoma valutazione delle ragioni per cui altre misure non sarebbero idonee (art. 292, comma 2, lett. c-bis)), nonostante la disponibilità dell'indagato a sistemi di controllo satellitare; (2) mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso dalla commissione del fatto (art. 292, comma 2, lett. c)); (3) vizio di proporzionalità e motivazione manifesta perché il ruolo contestato sarebbe marginale (semplice accompagnatore con macchina "pulita") e non giustificherebbe la custodia cautelare (art. 275, comma 2).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla scelta della misura (art. 275 c.p.p.) e inammissibile per il resto. Ha censurato l'ordinanza nella parte in cui ha escluso in modo astratto e tautologico l'idoneità delle misure alternative (in particolare il controllo elettronico), perché il giudice non ha valutato la concreta capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà e rispettare le prescrizioni; ha ricordato l'obbligo di verificare la fattibilità tecnico-operativa dei dispositivi (art. 275-bis). Di contro, ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al pericolo di reiterazione e alla sproporzione della misura, confermando che le valutazioni di merito sulle modalità paramilitari dell'azione e sulla pericolosità sono decisioni non sindacabili in cassazione se fondate su elementi di fatto e logico-giuridicamente coerenti. Pertanto l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente alla scelta della misura e la causa è rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio (art. 309, co. 7 c.p.p.); il resto del ricorso è dichiarato inammissibile. Non è stata disposta la remissione in libertà; si applicano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo di motivazione sul pericolo di fuga e di reiterazione; invocata dal ricorrente per chiedere valutazione autonoma e specifica dell'adeguatezza delle misure alternative rispetto alla custodia in carcere
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda la necessità di valutare la persistenza delle esigenze cautelari nel tempo; il ricorrente ha contestato la mancata considerazione del tempo trascorso rispetto ai fatti
art. 275, comma 2 e comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di scelta della custodia cautelare e l'obbligo di motivare perché le misure diverse dalla custodia siano inadeguate; la Corte ha richiamato l'onere del giudice di esplicitare le ragioni per escludere misure alternative
art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'accertamento tecnico-operativo per l'applicazione di dispositivi di controllo elettronico; la Corte ha ricordato che la disponibilità dell'indagato ad utilizzare tali dispositivi richiede verifiche di fattibilità
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Consente di valutare il pericolo di reiterazione in base alle modalità della condotta; la Corte ha ritenuto legittimo dedurre il pericolo anche da modalità paramilitari dell'azione
art. 133, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravità delle condotte; citato in relazione ai criteri utili per valutare il pericolo di reiterazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti amministrativi dopo decisioni cautelari in cassazione; richiamato perché la pronuncia non ha comportato immediata remissione in libertà
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento parziale di misure cautelari; la causa è stata rinviata al Tribunale di Palermo sulla base di questa disposizione
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Modificazioni all'art. 275 introdotte dalla legge (tra cui l'onere motivazionale più stringente); la Corte ha richiamato tali modifiche per sottolineare il dovere di esplicitare perché le misure alternative sono inadeguate
Massime di principio
- Quando viene disposta la custodia cautelare in carcere il giudice deve motivare specificamente perché le misure alternative (ad es. arresti domiciliari con controllo elettronico) risultano inadeguate, non limitandosi a considerazioni astratte sulla generale inefficacia del dispositivo.
- La disponibilità dell'indagato a sottoporsi a controllo elettronico richiede che il giudice valuti la concreta capacità dell'interessato di autolimitare la propria libertà e di rispettare le prescrizioni, non solo il rischio teorico di irreperibilità.
- L'accertamento della fattibilità tecnico-operativa dei dispositivi di controllo (art. 275-bis) è necessario prima di escluderne l'utilizzo come misura alternativa; la mera affermazione che il dispositivo segnala solo la violazione della permanenza non esonera dal valutare l'idoneità complessiva.
- Il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità e dalla gravità dell'azione criminosa anche se i fatti sono anteriori nel tempo; tuttavia tali valutazioni di merito sono in genere non sindacabili in cassazione se fondate su elementi logico-giuridici coerenti.
- Le censure che consistono principalmente in ricostruzioni fattuali o in contestazioni della valutazione probabilistica del giudice di merito difficilmente superano la soglia di ammissibilità in cassazione; è invece incisiva la censura che evidenzia omissioni formali o carenze motivazionali obbligatorie per legge.
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