Cassazione Penale, Sentenza n. 38512/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullità per omessa citazione della persona offesa (art. 178 c.p.p.); 2) critica alla valutazione probatoria e all'uso della denuncia come prova del delitto presupposto (richiamo a art. 648-bis c.p. e art. 192 c.p.p.); 3) censura sul calcolo della prescrizione e sull'incidenza della recidiva (artt. 157 e 161 c.p., principio di ne bis in idem); 4) mancato bilanciamento delle circostanze (artt. 62-bis, 69 e 99 c.p.); 5) eccessività della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ogni motivo è stato ritenuto aspecifico o manifestamente infondato: il primo è infondato perché la nullità per omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall'imputato per mancanza di interesse; il secondo e il quarto e il quinto sono stati ritenuti generici/aspecifici per mancato confronto critico con la motivazione dei giudici di merito; il terzo è stato respinto perché la Corte di appello ha correttamente individuato la disciplina della prescrizione in concreto più favorevole (applicando la normativa previgente alla l. 251/2005) e ha valutato che il termine massimo non era ancora maturato (prescrizione del reato di riciclaggio sarebbe maturata solo il 12/05/2027). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si rileva che la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, aveva già dichiarato estinti per prescrizione i reati indicati ai numeri 4) e 5) e aveva rideterminato la pena per i residui reati di riciclaggio (anni 4 e mesi 8 di reclusione e €1.800 di multa, con interdizione temporanea di anni 5).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata quale ragione di ammissibilità e per la qualificazione dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato l'aspecificità e la genericità dei motivi ex art. 606.
art. 178 cod. proc. pen.
Omessa citazione della persona offesa: la Corte ha ritenuto che tale nullità non sia sindacabile dall'imputato per mancanza di interesse, conformemente a consolidata giurisprudenza.
art. 180 cod. proc. pen.
Rinvio normativo citato nel motivo relativo alle nullità processuali, richiamato nella contestazione senza esito.
art. 429 cod. proc. pen.
Citato in relazione a possibili vizi della decisione d'appello; la Corte ha ritenuto i rilievi inammissibili o aspecifici.
art. 648-bis cod. pen.
Riferimento al reato presupposto (riciclaggio); la Corte d'appello e la Cassazione hanno valutato la prova del delitto presupposto in modo non censurabile per Cassazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla prova documentale citate dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che l'uso della denuncia come elemento documentale fosse stato adeguatamente motivato dai giudici di merito.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sul calcolo della prescrizione. La Corte ha confermato l'applicazione integrale della disciplina precedente alla riforma del 2005, ritenuta più favorevole, e ha escluso che la recidiva abbia prodotto la maturazione anticipata della prescrizione nel caso concreto.
art. 99 cod. pen.
Riferimento in relazione alla determinazione della pena e alla recidiva; la Corte ha considerato corretta la valutazione dei giudici del merito.
art. 62-bis e art. 69 cod. pen.
Norme sul bilanciamento delle circostanze e sul trattamento delle aggravanti/attenuanti: la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito avesse operato un congruo bilanciamento e che il ricorrente non avesse contestato adeguatamente la motivazione.
art. 133 cod. pen.
Norma sull'entità della pena: la doglianza di eccessività è stata dichiarata generica/aspecifica perché non ha criticato nel dettaglio la motivazione dei giudici di merito.
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Riforma richiamata nel calcolo della prescrizione; la Corte ha applicato la regola che non è possibile combinare parti di norme di epoche diverse ma va scelta integralmente la normativa, quella più favorevole per il reo.
Protocollo n. 7 CEDU e sentenza Zolotoukhine c. Russia (Corte EDU)
Richiamati in relazione al principio ne bis in idem; la Corte di legittimità ha ritenuto che l'applicazione della recidiva al calcolo della prescrizione non violi il principio come interpretato dalla Corte EDU e che la prescrizione non rientri nell'ambito di tutela dell'istituto come tale.
Massime di principio
- La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ai sensi dell'art. 178 c.p.p. non può essere eccepita dall'imputato quando manca un interesse concreto all'osservanza della norma; tale eccezione spetta alla persona offesa stessa (costante giurisprudenza).
- Motivi formulati in modo generico, aspecifico o cumulativo senza un confronto critico e puntuale con la motivazione dei giudici di merito sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità in Cassazione.
- In tema di prescrizione, non è ammesso creare una 'terza' normativa combinando parti di testi penali successivi: va scelta integrale la legge, tra quella abolita e quella vigente, più favorevole al reo per la vicenda concreta.
- La recidiva può incidere sia sul termine base (art. 157) sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art. 161); la giurisprudenza dominante considera legittima questa duplice incidenza senza configurare un ne bis in idem sostanziale.
- Per ottenere l'annullamento o la riforma in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e motivate che mettano in luce errori di diritto o di fatto ben delimitati e non meri dissensi sulla valutazione complessiva operata dal giudice di merito.
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