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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29391/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un perito assicurativo per il compenso dell'attività svolta in relazione alla richiesta di risarcimento danni conseguente al decesso, in un incidente sul lavoro, del padre delle ricorrenti. Il professionista sosteneva di aver ricevuto incarico dalla madre delle ricorrenti, incarico che, secondo un precedente giudizio di legittimità, era stato conferito anche nell'interesse delle figlie e non si era quindi estinto con la morte della mandante, con conseguente obbligo delle eredi di corrispondere il compenso. Le ricorrenti, dopo la decisione di rinvio favorevole al professionista, hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) omesso esame dell'attività svolta fino al 1996 e già saldata, nonché dell'inesistenza di un secondo mandato; 2) omesso esame di circostanze decisive, tra cui la revoca del mandato per sfiducia, lo svolgimento delle attività tecnico-giuridiche da parte dell'avvocato e il conferimento di un incarico sostitutivo ad altro familiare; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e del perimetro del giudizio rescindente e di rinvio, assumendo che la corte di rinvio avrebbe dovuto verificare solo l'eventuale esistenza di un mandato diretto delle figlie e non riesaminare il mandato originario; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita decadenza del professionista dalla prova testimoniale, che sarebbe stata comunque assunta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che il giudizio di rinvio era vincolato dal principio già enunciato nella precedente sentenza di legittimità, secondo cui le figlie erano obbligate in forza del mandato conferito dalla madre anche nel loro interesse, non essendo necessario accertare un secondo mandato diretto. Ha poi dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché tendevano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove documentali, non consentita in sede di legittimità, oltre a riproporre questioni estranee al perimetro del rinvio. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo, osservando che la decisione di merito si era fondata sulle prove già in atti e che non risultava violata la disciplina dell'onere della prova. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1723 c.c.

    Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per la morte del mandante, con conseguente permanenza dell'obbligazione e trasmissibilità delle relative posizioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che vi sia stata violazione dell'onere della prova; la censura che mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove e dei fatti di merito è inammissibile in cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    È richiamata come norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel precedente annullamento e non può ampliare l'oggetto dell'accertamento oltre i limiti segnati da tale principio.
  • Quando la Corte di cassazione abbia affermato che un'obbligazione sorge da un mandato conferito anche nell'interesse di terzi, il giudice di rinvio deve attenersi a tale qualificazione e non può subordinare la decisione all'accertamento di un diverso e ulteriore mandato.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, dei documenti e del loro valore probatorio.
  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove, se la decisione risulta assunta sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito.
  • Il mandato conferito nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per la morte del mandante e conserva efficacia nei confronti degli aventi causa secondo la disciplina dell'art. 1723 c.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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