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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11577/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Brescia (15/09/2021) che aveva rigettato la richiesta di rescissione/revisione della sentenza del Tribunale di Bergamo del 29/10/2019. L'Acerbis deduceva che non fosse provata la sua conoscenza del procedimento né una volontaria sottrazione alla stessa, nonostante l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; il giudice di appello aveva fondato il rigetto sulle dichiarazioni del difensore di ufficio circa l'invio di lettere e raccomandate, ritenendo verosimile che le comunicazioni fossero pervenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame. Il Collegio ha ritenuto che le informazioni rese dal difensore d'ufficio (invio di lettere/raccomandate senza certezza di ricezione, assenza di contatti diretti) non fornissero prova certa della conoscenza del procedimento da parte dell'Acerbis né della sua volontaria sottrazione. Si è richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 23948/2019) per cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé idonea a provare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la conoscenza del procedimento; occorre una verifica concreta dell'effettiva trasmissione delle informazioni all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di impugnazione per cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (menzione storica)

    Richiamato come riferimento normativo introdotto dalla legge n.103/2017; il fatto in esame riguarda situazione anteriore alla sua introduzione e viene valutato alla luce della giurisprudenza successiva.

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina presupposti di conoscenza/assenza nel procedimento; la Corte sottolinea che le ipotesi previste non devono essere lette come semplici presunzioni di conoscenza ma devono essere verificate nella loro capacità di provare conoscenza effettiva.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento al meccanismo restitutorio rispetto al giudicato; la Corte osserva che l'accesso a tale meccanismo è precluso se vi è prova di volontaria sottrazione, ma nel caso concreto tale prova non è emersa.

  • Sezioni Unite, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail, Rv. 279420)

    Principio centrale applicato: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente di per sé a presupporre la conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale e la reale trasmissione delle informazioni all'imputato.

  • Giurisprudenza della Corte EDU (richiamo generale)

    La giurisprudenza europea ha orientato il legislatore verso garanzie maggiori di partecipazione e conoscenza del procedimento; il richiamo serve a giustificare un'interpretazione cautelativa delle presunzioni di conoscenza.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé prova che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la concreta trasmissione delle informazioni dal difensore all'imputato.
  • L'invio di missive o raccomandate senza riscontro (ricevute di ritorno, attestazioni di ricezione, contatti diretti) non consente automaticamente di ritenere provata la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
  • La mera inattività o il mancato contatto dell'imputato con il difensore domiciliatario non può essere automaticamente equiparata a una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; il giudice deve accertare condotte positive e il relativo coefficiente psicologico.
  • Quando il giudice ritenga di procedere in assenza, deve motivare concretamente la sussistenza delle condizioni processuali (prove della comunicazione effettiva), evitando valutazioni di mera plausibilità.
  • Se manca prova certa della conoscenza o della volontaria sottrazione, gli strumenti restitutori (es. rescissione o revisione del giudicato) devono rimanere accessibili: l'assenza di riscontri concreti può determinare l'annullamento del provvedimento che ha escluso tali rimedi.
  • In situazioni analoghe, è utile disporre (o richiedere) mezzi di prova della ricezione (raccomandata con ricevuta, attestazioni dell'amministrazione penitenziaria, riscontri documentali) e verificare rapporti di effettiva comunicazione tra difensore e assistito prima di affermare la conoscenza del procedimento.

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