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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19078/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per il 2012 recuperando: a) costi indebitamente detratti ai fini IVA in relazione a fatture emesse da una società ritenuta emittente di operazioni soggettivamente inesistenti; b) costi ritenuti non documentati, dedotti ai fini IRES e IRAP e detratti ai fini IVA, in relazione a fatture per cessioni di autovetture emesse da altra società, poi oggetto di parziale autotutela. La contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo in appello l’annullamento dell’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice d’appello aveva confuso e non distinto i due rilievi fiscali, fondando la decisione su argomentazioni generiche e inconferenti rispetto al secondo recupero; con il secondo, subordinato, ha denunciato violazione delle norme su deducibilità dei costi e IVA, sostenendo che la mera contabilizzazione non bastava e che la società non aveva fornito prova idonea della esistenza, ragione e congruità economica del costo non documentato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia assicurando una motivazione effettiva e riferita ai distinti rilievi contenuti nell’avviso di accertamento, senza sovrapporre le diverse riprese fiscali.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    impone al giudice tributario di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione determina nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiede l’esposizione dei motivi della decisione; il suo omologo nel processo tributario è l’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla deducibilità dei costi.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla detraibilità IVA.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel secondo motivo come norma rilevante ai fini IVA.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per il riparto dell’onere della prova in tema di costi e operazioni contestate.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in combinazione con l’art. 2697 c.c., sul piano della valutazione delle prove.

  • art. 1, comma 199, L. n. 197/2022

    «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023»

    la sospensione di 11 mesi si applica ai termini di impugnazione che scadono nel periodo indicato e si aggiunge al termine ordinario di impugnazione, rendendo tempestivo il ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice tributario è nulla per motivazione apparente quando non espone in modo intellegibile i fatti rilevanti, non distingue i diversi rilievi dell’accertamento e non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito per la decisione.
  • Nel processo tributario il giudice deve confrontarsi specificamente con ciascun recupero a tassazione e con le difese dell’Ufficio; una motivazione riferita solo ad alcuni profili non può giustificare l’annullamento anche delle riprese non esaminate.
  • La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale: non basta un richiamo generico alla documentazione prodotta dalla parte, se manca l’analisi della sua pertinenza rispetto al singolo rilievo contestato.
  • La sospensione straordinaria dei termini prevista per le controversie definibili si cumula al termine breve di impugnazione dalla sua scadenza naturale, se quest’ultima cade nel periodo normativamente protetto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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