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Sentenza

Sentenza del 16/01/2018 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Milano

Sanzioni amministrative - Responsabilità del professionista - Inapplicabilità a contribuente- Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di escludere la responsabilità del contribuente per le violazioni fiscali commesse dal professionista incaricato degli adempimenti tributari. La sentenza distingue tra responsabilità fiscale, che riguarda il rapporto con l'Amministrazione finanziaria, e responsabilità contrattuale del professionista, riferita al rapporto di mandato. Anche quando il professionista abbia commesso inadempimenti o il contribuente lo abbia denunciato, il contribuente rimane il soggetto fiscalmente responsabile. Per stabilire se le sanzioni possano essere applicate occorre tuttavia verificare in concreto la culpa in eligendo, ossia l'eventuale negligenza nella scelta del professionista, e la culpa in vigilando, ossia l'omesso controllo sull'attività svolta durante il rapporto.

La decisione

La responsabilità fiscale non viene automaticamente trasferita sul professionista e la denuncia o l'inadempimento di quest'ultimo non esonerano di per sé il contribuente dalle sanzioni tributarie. Il contribuente può eventualmente agire contro il professionista per ottenere il risarcimento dei danni nell'ambito della responsabilità contrattuale. L'esclusione o la conferma delle sanzioni deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete, verificando la diligenza del contribuente nella scelta e nel controllo del professionista.

Norme richiamate

  • Principio di distinzione tra responsabilità fiscale e responsabilità contrattuale

    La responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria resta in capo al contribuente, mentre l'eventuale responsabilità del professionista opera sul piano contrattuale e può fondare una successiva richiesta di risarcimento.

  • Culpa in eligendo

    Deve essere verificato se il contribuente abbia scelto con negligenza il professionista, ad esempio affidandosi a un soggetto manifestamente inidoneo o privo delle necessarie competenze.

  • Culpa in vigilando

    Deve essere valutato se il contribuente abbia omesso ogni controllo ragionevole sull'attività del professionista nel corso del rapporto continuativo.

Massime di principio

  • L'incarico conferito a un commercialista o ad altro professionista non trasferisce automaticamente al professionista la responsabilità fiscale del contribuente.
  • La denuncia del professionista, il suo inadempimento o la sua eventuale responsabilità contrattuale non comportano di per sé l'annullamento delle sanzioni tributarie.
  • Per contestare validamente le sanzioni occorre dimostrare, con riferimento al caso concreto, l'assenza di negligenza nella scelta del professionista e nell'attività di controllo sul suo operato.
  • Il contribuente può agire separatamente contro il professionista per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del mandato.
  • La responsabilità sanzionatoria deve essere valutata considerando il grado di consapevolezza, la possibilità concreta di controllo e l'eventuale affidamento incolpevole del contribuente.

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