Sentenza n. 342/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: previa concessione di misure cautelari, del diniego di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza di Trapani del 21.1.25; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali; quanto ai motivi aggiunti: - della determinazione della Soprintendenza di Trapani n. 4823 dell’8.4.25 di conferma del diniego di autorizzazione paesaggistica n. 20250004563 / N. 060.100 del 21.1.25; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali; in particolare, occorrendo: - del decreto dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 6683 del 29.12.16 di adozione del piano paesaggistico di Trapani nella parte in cui si pretendesse di attribuire immediata cogenza a tutte le norme del piano; - del decreto dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 2694 del 15.6.17, di rettifica del precedente decreto, nella parte in cui si pretendesse di attribuire immediata cogenza a tutte le norme del piano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato destinato a officina meccanica e autolavaggio, successivamente confermato dalla Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica del 21 gennaio 2025 e, con motivi aggiunti, la successiva determinazione dell’8 aprile 2025, adottata in riedizione del potere dopo la sospensione cautelare. Il progetto riguardava la realizzazione, in un lotto di circa 34.000 mq sito nel Comune di Marsala e classificato come Zona E/1 agricola, di un fabbricato per attività di movimento veicolare, officina meccanica e autolavaggio. Nel ricorso introduttivo sono stati dedotti difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di presupposto, sviamento e violazione degli artt. 134 e 146 del d.lgs. 42/2004. La ricorrente ha sostenuto che il diniego si limitasse a riprodurre formule generali del Piano paesaggistico senza spiegare le ragioni concrete dell’incompatibilità dell’intervento. Con i motivi aggiunti sono stati dedotti, tra l’altro, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione dell’ordinanza cautelare, degli artt. 143, comma 9, 134, 136 e 156 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 6 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico di Trapani. La ricorrente ha sostenuto che l’area non fosse compresa nel vincolo di notevole interesse pubblico, non fosse direttamente tutelata ai sensi degli artt. 136 o 142 del Codice e fosse soggetta soltanto a indirizzi non cogenti del Piano paesaggistico, non ancora approvato in sede regionale. Ha inoltre contestato la compatibilità dell’applicazione delle prescrizioni del Piano con la disciplina urbanistica comunale, che ammetteva in area agricola anche attrezzature per rifornimento, riparazione e ristoro del movimento veicolare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato seguito da un nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti. Ha invece rigettato i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che le prescrizioni degli artt. 20 e 25 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico, relative all’area classificata con livello di tutela 2 e ricondotta al paesaggio agrario tradizionale delle colture specializzate e di pregio, costituiscano misure di salvaguardia puntuali e immediatamente applicabili sin dall’adozione del Piano, non meri indirizzi programmatici destinati a divenire cogenti soltanto con l’approvazione. Tali prescrizioni impongono il contenimento delle nuove costruzioni, la bassa densità, dimensioni contenute e la coerenza con il paesaggio agro-pastorale e con l’insediamento rurale tradizionale; nelle aree agricole consentono soltanto fabbricati rurali destinati al supporto dell’uso agricolo dei fondi e alle attività connesse all’agricoltura. La disciplina paesaggistica prevale sulla disciplina urbanistica comunale di minor tutela. Il fatto che l’area non ricada nel vincolo di notevole interesse pubblico non esclude che il Piano paesaggistico possa assoggettarla a specifiche misure di salvaguardia quale ulteriore contesto ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. e), del d.lgs. 42/2004. Il nuovo diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché l’amministrazione ha illustrato sia le ragioni giuridiche sia quelle fattuali dell’incompatibilità, riferendosi al consumo di suolo agricolo, alla natura estranea e decontestualizzata delle opere e alla loro non riconducibilità alle tipologie edilizie rurali dell’agro marsalese. Le valutazioni paesaggistiche sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non sono state ravvisate manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Le spese sono state compensate nei confronti della Soprintendenza; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento paesaggistico deve esplicitare le ragioni concrete dell’incompatibilità dell’intervento; il diniego rieditato è stato ritenuto sufficientemente motivato perché ancorato alle caratteristiche morfologiche, insediative e percettive del sito.
art. 134 d.lgs. 42/2004
La nozione di bene paesaggistico comprende anche gli ulteriori immobili e aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi degli artt. 143 e 156.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Il fatto che un’area non sia compresa tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico non impedisce che essa sia sottoposta a specifiche misure di salvaguardia dal Piano paesaggistico.
art. 143, comma 1, lett. e), d.lgs. 42/2004
Il Piano paesaggistico può individuare ulteriori contesti, diversi da quelli già indicati dall’art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione.
art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004
A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
Le prescrizioni puntuali di tutela relative a beni o contesti individuati dal Piano sono immediatamente applicabili sin dalla sua adozione; gli indirizzi generali acquistano invece cogenza con l’approvazione del Piano.
art. 145, comma 3, d.lgs. 42/2004
Le previsioni dei piani paesaggistici [...] sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici.
Le prescrizioni paesaggistiche prevalgono sulla disciplina urbanistica comunale difforme o meno garantista e costituiscono limiti sostanziali all’edificazione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Gli interventi incidenti su aree sottoposte a tutela paesaggistica richiedono la valutazione di compatibilità paesaggistica secondo la disciplina del Codice e del Piano.
art. 20 NTA del Piano paesaggistico di Trapani
Le aree individuate dal Piano con specifiche previsioni vincolanti sono soggette a prescrizioni da introdurre negli strumenti urbanistici e, nelle zone agricole, consentono soltanto fabbricati rurali destinati al supporto dell’uso agricolo e delle attività connesse all’agricoltura.
art. 25 NTA del Piano paesaggistico di Trapani
Per il paesaggio agrario di Marsala impone il mantenimento dei caratteri agricoli e il contenimento delle nuove costruzioni, che devono essere a bassa densità, di dimensioni contenute e coerenti con il paesaggio agro-pastorale e con le tipologie rurali tradizionali.
Massime di principio
- Le prescrizioni puntuali di tutela contenute in un piano paesaggistico, riferite a beni o ulteriori contesti individuati dal piano ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), e dell’art. 143, comma 1, lett. e), del d.lgs. 42/2004, costituiscono misure di salvaguardia immediatamente applicabili sin dall’adozione del piano, anche prima della sua approvazione regionale.
- Gli indirizzi generali e programmatici del piano paesaggistico diventano cogenti con l’approvazione del piano; diversamente, le prescrizioni specifiche e puntuali che impongono limiti sostanziali all’edificazione operano già dalla sua adozione ai sensi dell’art. 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004.
- La mancata inclusione di un’area tra quelle dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004 non esclude che il piano paesaggistico possa individuare l’area come ulteriore contesto e sottoporla a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione.
- Le prescrizioni paesaggistiche prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali difformi o di minor tutela; nelle aree agricole assoggettate a livello di tutela paesaggistica, una disciplina urbanistica che ammetta ulteriori attività edilizie non consente interventi incompatibili con le prescrizioni del piano paesaggistico.
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica è adeguatamente motivato quando, oltre a richiamare le prescrizioni del piano, espone le concrete caratteristiche morfologiche, insediative e percettive del sito e spiega perché l’intervento ne alteri i valori tutelati.
- Le valutazioni di compatibilità paesaggistica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non per il semplice dissenso del privato rispetto all’apprezzamento tecnico dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →