Cassazione Penale, Sentenza n. 27968/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Diffamazione per aver offeso l'onore e la reputazione delle parti civili mediante la diffusione in paese di volantini recanti il simbolo delle Brigate Rosse, nei quali le persone offese venivano definite una "associazione a delinquere affiliata al clan dei casalesi". La Corte di appello ha ritenuto che l'imputato fosse ripreso dalle telecamere mentre posizionava volantini sui parabrezza delle autovetture delle parti offese; il movente sarebbe il rancore per l'esclusione da una gara comunale per l'affidamento di servizi cimiteriali. L'imputato ha impugnato sostenendo insufficiente identificazione, contraddittorietà delle dichiarazioni, impossibilità di ricondurre a lui la diffusione avvenuta anteriormente e osservazioni sul momento consumativo della diffamazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione probatoria della Corte di appello che, sulla base delle videoriprese e della comparazione con le risultanze processuali, ha attribuito all'imputato la responsabilità, almeno agli effetti civili, della campagna diffamatoria. La Cassazione ha inoltre chiarito i profili giuridici sulla configurabilità del reato di diffamazione per la diffusione di volantini in luogo pubblico (comunicazione con più persone) e sulla distinzione tra momento di perfezione e momento di consumazione del reato in ipotesi di diffusione progressiva. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Il reato si configura quando l'offesa alla reputazione è comunicata con più persone; la diffusione di volantini su strada pubblica accessibili ai passanti integra la comunicazione con più persone e quindi la diffamazione.
previgente art. 594 cod. pen. (ingiu ria/criteri distintivi)
Serve per distinguere ingiuria (offesa alla persona presente) dalla comunicazione a distanza; utile parametro storico per interpretare la nozione di "presenza" e la sua rilevanza nella distinzione tra ingiuria e diffamazione.
decreto legislativo n. 7/2016
Ha depenalizzato l'ingiuria (art.594 previgente), con effetti interpretativi sulla lettura dell'art.595: molte ipotesi prima qualificate come ingiuria confluiscono ora nell'analisi della diffamazione.
art. 603 cod. proc. pen. (istruzione)
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice di merito; la Corte di appello ha rinnovato l'istruttoria ex art.603 comma 3-bis prima di discostarsi dal primo giudice.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in cassazione)
La censura che propone una diversa valutazione delle fonti probatorie è in gran parte inammissibile; la Cassazione sindaca la logicità e la completezza della motivazione, non la valutazione autonoma delle prove.
Massime di principio
- La distribuzione in luogo pubblico di volantini denigratori posti su autovetture parcheggiate integra la comunicazione con più persone e può integrare il reato di diffamazione ai sensi dell'art.595 c.p.
- La responsabilità per una campagna diffamatoria può essere attribuita anche sulla base di immagini che riprendono una persona nel momento in cui materialmente posiziona volantini identici a quelli già circolanti; la giudice di merito può legittimamente ritenere che questa condotta faccia parte dello stesso iter criminoso.
- Nei reati di diffusione progressiva (es. volantini distribuiti in momenti diversi) la perfezione del reato si raggiunge con la comunicazione al secondo destinatario, mentre la consumazione può ritenersi realizzata al ricevimento dell'ultimo destinatario; pertanto atti compiuti in tempi diversi possono concorrere a un unico fatto-reato.
- In Cassazione non è consentita una semplice "rilettura" delle prove per ottenere una diversa valutazione; il sindacato è limitato a verificare la logica e la completezza della motivazione del giudice di merito.
- Per la difesa è strategico contestare non solo l'identificazione filmica ma anche collegare in modo probatorio la condotta individuale alla diffusione più ampia; senza questa prova alternativa la valutazione probatoria del giudice di merito difficilmente sarà scalfita.
- La pluralità di atti di diffusione può concorrere nella stessa fattispecie di reato e non necessariamente configurare reati distinti, salvo che non si dimostri una autonoma separazione tra le condotte.
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