Cassazione Civile, Ordinanza n. 37663/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro una decisione di primo grado favorevole, resa in una controversia relativa a un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'anno 2012. L'Ufficio aveva ricostruito un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF, con ricavi non dichiarati, costi deducibili e componenti positivi ai fini IRAP, nonché omesso versamento IVA. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse confermato la legittimità dell'accertamento con motivazione meramente apparente e apodittica: in particolare, la sentenza si sarebbe limitata ad affermare che la documentazione prodotta non era idonea a superare le quantificazioni dell'Agenzia, senza spiegare perché le ulteriori voci di costo indicate dal contribuente non fossero state riconosciute e senza affrontare la questione dello scomputo delle ritenute d'acconto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, osservando che la decisione della CTR era sorretta da motivazione solo apparente, inidonea a consentire il controllo sull'iter logico-giuridico seguito. La sentenza impugnata non esplicitava, infatti, le ragioni della ritenuta insufficienza della documentazione prodotta dal contribuente né spiegava perché non dovessero essere considerati i costi ulteriori e lo scorporo delle ritenute d'acconto. Per tale ragione la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione quando la motivazione sia solo apparente e quindi non consenta il controllo sulla decisione.
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, non meramente apodittica o apparente.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; una motivazione che non consenta di comprendere la ratio decidendi è insufficiente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando il giudice di merito non indica in modo intellegibile gli elementi posti a base del convincimento o non sviluppa una disamina logico-giuridica sufficiente a consentire il controllo della decisione.
- È apparente la motivazione che, pur esistente sul piano grafico, non rende percepibile la ratio decidendi e costringe l'interprete a ricostruirla mediante congetture.
- Nel processo tributario la sentenza deve spiegare perché la documentazione prodotta dal contribuente non sia idonea a superare la pretesa dell'Ufficio, soprattutto quando siano contestate specifiche voci di costo o altre componenti rilevanti della base imponibile.
- L'omessa considerazione o confutazione delle principali allegazioni difensive può integrare nullità della sentenza per violazione del requisito legale e costituzionale della motivazione.
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