Sentenza n. 11069/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del -OMISSIS- del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale è stata disposta la nomina del dott. -OMISSIS- nelle funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS-; della presupposta proposta della competente Commissione del CSM; della graduatoria finale; della graduatoria provvisoria, pubblicata in data 12.9.2025; del verbale della Commissione contenente i punteggi e le valutazioni dei candidati; del provvedimento di rigetto delle osservazioni formulate dal ricorrente; della comunicazione prot. n. 15383/2025 del 30.9.2025; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5.12.2025: della deliberazione del CSM di trasferimento del dott. -OMISSIS- di cui al bollettino n. 22 del 30.11.2025, pubblicato il 1° dicembre 2025; del provvedimento prot. n. 20281 del 4.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM di nomina del magistrato controinteressato, con i relativi atti della procedura comparativa, nonché il successivo trasferimento e la valutazione di insussistenza dei presupposti per sospenderlo
Esito
Favorevole al resistente (organo di autogoverno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato nella graduatoria provvisoria con 30 punti contro i 38 punti attribuiti al controinteressato, ha dedotto: violazione della l. 241/1990, dei principi di partecipazione, trasparenza e buon andamento, del diritto di difesa e difetto di istruttoria e motivazione, per non avere ricevuto la documentazione utilizzata per attribuire al controinteressato i punteggi decisivi; omessa valutazione di una possibile incompatibilità ambientale del controinteressato, in relazione alla pendenza di un procedimento penale e ad asseriti contrasti con l'avvocatura locale; violazione della circolare CSM n. 13778/2014 per la mancata penalizzazione derivante dall'omessa autorelazione del controinteressato e per l'erronea attribuzione di quattro punti per il servizio prestato in sede disagiata; mancata attribuzione al ricorrente di punteggi aggiuntivi per condizioni di salute, salvaguardia del nucleo familiare, cura ed educazione dei figli minori, merito, impegno e attitudini generiche e specifiche. Con i motivi aggiunti ha contestato il successivo trasferimento del controinteressato e il provvedimento con cui il CSM ha escluso i presupposti per sospenderlo, riproponendo le censure sulla carenza di istruttoria e motivazione, sull'indipendenza, imparzialità ed equilibrio del magistrato, sulla valutazione delle attitudini e sulla mancata considerazione dell'autorelazione e della settima valutazione di professionalità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per carenza di interesse, ritenendo fondata la prova di resistenza eccepita dal CSM. Anche attribuendo al ricorrente tutti i punteggi aggiuntivi rivendicati, egli avrebbe raggiunto al massimo 37,5 punti, comunque inferiori ai 38 punti del controinteressato. La contestazione relativa alla mancata autorelazione è stata ritenuta infondata: la circolare configura l'autorelazione come facoltà dell'interessato e non prevede, per la sua omissione, una decurtazione automatica; inoltre, gli elementi relativi al servizio in sede disagiata risultavano già dalla documentazione in possesso del CSM. Le contestazioni sulle attitudini non hanno superato il divario di punteggio, poiché il CSM aveva riconosciuto il punteggio massimo per le attitudini specifiche e aveva motivato l'irrilevanza dell'attività minorile svolta in appello o presso una procura ordinaria rispetto alla valorizzazione di funzioni esercitate in uffici minorili specializzati di primo grado. Quanto all'incompatibilità ambientale, il TAR ha distinto il trasferimento d'ufficio ex art. 2 r.d.lgs. 511/1946 dal procedimento disciplinare: il primo presuppone lo strepitus loci e una verifica concreta della possibilità di continuare a esercitare le funzioni con indipendenza e imparzialità. È stata ritenuta corretta la scelta del CSM di effettuare tale valutazione in rapporto all'effettiva presa di servizio, avvenuta dopo il deposito del ricorso; la valutazione prognostica non poteva essere sostituita dal giudice ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. La pendenza del procedimento penale, peraltro, non poteva equivalere a una condanna anticipata, anche considerando l'assoluzione in primo grado. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 Circolare CSM n. 13778/2014
tutte le vacanze per le quali si ravvisi la necessità della copertura, in relazione anche alla situazione generale dell'organico della magistratura, sono tempestivamente comunicate
Disciplina la pubblicità delle vacanze e la comunicazione degli avvisi ai magistrati.
art. 11 Circolare CSM n. 13778/2014
le domande di trasferimento e di assegnazione per conferimento di funzioni nonché le dichiarazioni di disponibilità al trasferimento di ufficio debbono essere compilate e trasmesse via intranet
Stabilisce le modalità di presentazione delle domande nella procedura di trasferimento.
art. 18 Circolare CSM n. 13778/2014
le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda
Disciplina l'accettazione delle domande non revocate.
art. 23 Circolare CSM n. 13778/2014
le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e a esercitare le relative funzioni
Attribuisce al CSM la valutazione delle attitudini sulla base dei giudizi di professionalità, delle funzioni esercitate, dei pareri e degli altri elementi documentali, comprese le autorelazioni.
art. 25 Circolare CSM n. 13778/2014
il mancato aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di trasferimento ... comporta una penalizzazione nel relativo punteggio previsto per il merito
La penalizzazione riguarda il mancato aggiornamento della documentazione sull'attività giudiziaria e sulle statistiche comparate, non la mera omissione dell'autorelazione, che costituisce una facoltà.
art. 10-bis d.lgs. 160/2006
il fascicolo personale ... include ... i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto
Il fascicolo personale costituisce una fonte primaria degli elementi oggettivi utilizzabili dal CSM nella valutazione comparativa.
art. 2 r.d.lgs. 511/1946
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale mira a verificare, in presenza di strepitus loci, se il magistrato possa continuare a esercitare le funzioni con piena indipendenza e imparzialità nella sede.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Preclude al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, rispetto ai quali residua una valutazione prognostica dell'amministrazione.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato per la domanda cautelare monocratica, respinta.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per l'istanza di accesso, alla cui trattazione il ricorrente ha rinunciato.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per il conferimento di funzioni giudiziarie, l'interesse all'impugnazione sussiste solo se, applicando le censure dedotte e i punteggi rivendicati, il candidato può concretamente superare il punteggio dell'assegnatario; in caso contrario il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, secondo la prova di resistenza.
- L'autorelazione prevista dalla disciplina del CSM costituisce una facoltà dell'interessato e la sua mancata presentazione non comporta automaticamente una penalizzazione, salvo che la disciplina applicabile preveda espressamente tale conseguenza per il mancato aggiornamento della documentazione rilevante.
- La valutazione delle attitudini e del merito dei magistrati rientra nelle prerogative dell'organo di autogoverno, che può fondarsi prioritariamente sul fascicolo personale, sui dati statistici, sui provvedimenti, sui pareri e sugli altri elementi oggettivi disponibili; l'autorelazione ha funzione integrativa e suppletiva.
- Ai fini della valutazione delle attitudini per funzioni presso uffici minorili specializzati, l'amministrazione può ritenere non equivalenti l'attività svolta in grado d'appello o presso uffici ordinari e il pregresso esercizio di funzioni in uffici minorili stricto sensu specializzati, purché tale scelta sia motivata secondo la disciplina applicabile.
- Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale ex art. 2 r.d.lgs. 511/1946 presuppone una verifica concreta dello strepitus loci e della possibilità di esercitare le funzioni con indipendenza e imparzialità; esso si distingue dal procedimento disciplinare, fondato invece su illeciti tipici e sulla responsabilità colpevole.
- La mera pendenza di un procedimento penale, soprattutto in presenza di un'assoluzione in primo grado, non equivale a una condanna e non impone automaticamente l'esclusione dalla procedura comparativa o il trasferimento per incompatibilità ambientale.
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