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Sentenza

Sentenza del 15/06/2018 n. 15831 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella TARSU relativa all'anno 2007 e a un immobile utilizzato come centro di distribuzione. La società chiedeva l'esclusione dalla tassazione della superficie destinata a deposito commerciale, sostenendo di produrre principalmente imballaggi secondari e terziari, non assimilabili ai rifiuti urbani secondo il regolamento comunale, e di provvedere autonomamente al loro smaltimento. Il Comune contestava tale esclusione, sostenendo che nel deposito si producessero anche rifiuti urbani o assimilati e che la società non avesse delimitato con sufficiente precisione le aree interessate, con conseguente applicazione della TARSU, eventualmente ridotta. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure relative alla violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, all'onere della prova e alla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la decisione della CTR, che aveva escluso dalla TARSU la superficie destinata a deposito commerciale. È stato ritenuto decisivo che i rifiuti da imballaggi secondari e terziari prodotti dalla società non fossero assimilabili né assimilati ai rifiuti urbani dal Comune e che la contribuente avesse presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993, indicando e distinguendo le superfici destinate a deposito, celle frigorifere e uffici e dichiarando l'autosmaltimento dei rifiuti. L'esclusione riguarda la superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali; non deriva invece un'esenzione generale dal tributo né una riduzione proporzionale calcolata sui quantitativi effettivamente recuperati. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 3

    Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

    La superficie normalmente destinata alla produzione di rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, è esclusa dalla TARSU, purché sia individuata e delimitata. La regola generale della tassazione delle superfici non comporta l'inclusione automatica delle aree che producono esclusivamente rifiuti speciali.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    Denuncia delle superfici occupate o detenute.

    Il contribuente deve fornire al Comune le informazioni necessarie per individuare le aree escluse dalla tassazione, indicando la destinazione e l'estensione delle superfici interessate.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)

    Facoltà dei Comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle attività economiche.

    Dopo il venir meno dell'assimilazione automatica, l'assimilazione dei rifiuti prodotti da attività commerciali dipende dalle disposizioni del regolamento comunale vigente.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 43, comma 2

    Dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

    Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ordinariamente ai rifiuti urbani; gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo tramite raccolta differenziata, ove attivata.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 38

    I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

    La gestione e i costi dello smaltimento degli imballaggi secondari e terziari gravano sui produttori e utilizzatori, secondo la disciplina ambientale applicabile.

  • Deliberazione del Comune di Modugno del 19 giugno 1998

    Non assimilabili i rifiuti degli imballaggi terziari e secondari qualora siano conferiti in raccolta differenziata.

    Il regolamento comunale escludeva l'assimilazione degli imballaggi secondari e terziari nei casi previsti, rendendo applicabile la disciplina dei rifiuti speciali e la conseguente esclusione delle relative superfici dalla TARSU, se adeguatamente dichiarate.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 218, comma 1

    Definizioni di imballaggio per la vendita o primario, imballaggio secondario o multiplo e imballaggio terziario o per il trasporto.

    La classificazione degli imballaggi rileva per stabilire il regime di assimilabilità ai rifiuti urbani e gli obblighi di gestione a carico del produttore.

  • L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3

    Abrogazione dell'assimilazione automatica ai rifiuti urbani.

    A decorrere dal periodo successivo all'entrata in vigore della norma, l'assimilazione dei rifiuti delle attività economiche non opera automaticamente, ma richiede una previsione comunale.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7

    Riduzione nel caso di rifiuti speciali assimilati avviati direttamente al recupero.

    La riduzione prevista da tale disposizione riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani. Non si applica ai rifiuti che non siano né assimilabili né assimilati; in questi casi opera l'esclusione della superficie prevista dall'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esclusione dalla TARSU o da tributi analoghi non basta dimostrare che l'attività produca rifiuti speciali: il contribuente deve indicare preventivamente, nella denuncia, le superfici interessate, la loro destinazione e la relativa estensione.
  • L'esclusione riguarda solo le aree che, per struttura e destinazione, producono di regola rifiuti speciali e non assimilati agli urbani; le aree con produzione promiscua restano in linea generale tassabili, salvo le riduzioni previste dal regolamento.
  • Gli imballaggi terziari e, nei casi previsti dalla normativa e dal regolamento comunale, quelli secondari non possono essere automaticamente assimilati ai rifiuti urbani. Il regolamento comunale vigente è decisivo per stabilire l'assimilazione.
  • L'autosmaltimento o l'avvio al recupero non determina automaticamente l'esenzione totale dal tributo: occorre distinguere tra rifiuti non assimilati, che possono comportare l'esclusione delle relative superfici, e rifiuti assimilati, per i quali possono operare specifiche riduzioni tariffarie.
  • Il Comune deve provare il presupposto generale della tassazione, mentre il contribuente che invoca l'esclusione deve fornire le informazioni e la documentazione necessarie a quantificare con precisione le superfici non imponibili.
  • La semplice qualificazione di un locale come deposito commerciale non è sufficiente da sola: l'esito dipende dalla concreta attività svolta, dalla tipologia dei rifiuti prodotti, dal regolamento comunale e dalla corretta denuncia delle superfici.

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