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Sentenza

Sentenza del 07/04/2022 n. 1222 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Atti impugnabili - Estratto di ruolo - Ammissibilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario sostenendo che, tramite tale estratto, è venuto per la prima volta a conoscenza dell'esistenza di un atto impositivo che non gli era stato validamente notificato; l'impugnazione mira a contestare gli effetti dell'estratto e la mancata valida notifica dell'atto sottostante.

La decisione

La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo anche se non espressamente prevista dalla legge, purché si verifichino due condizioni cumulative: (1) tramite l'estratto il contribuente acquista per la prima volta la conoscenza dell'esistenza di un atto impositivo non validamente notificato; (2) l'impugnazione avvenga prima della regolare notifica dell'atto impositivo stesso. In tali casi l'impugnazione è considerata ricevibile e il contribuente può ottenere tutela giudiziaria contro gli effetti dell'estratto.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza consolidata

    Pur in assenza di una norma che espressamente preveda l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, i giudici hanno ritenuto che l'estratto sia impugnabile quando esso costituisce la prima conoscenza per il contribuente di un atto impositivo non validamente notificato e l'impugnazione è proposta prima della sua regolare notifica

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è impugnabile se e solo se funge da prima comunicazione all'interessato di un atto impositivo non validamente notificato e l'impugnazione è proposta prima della notificazione regolare dell'atto.
  • Se l'estratto attesta un atto già regolarmente notificato al contribuente, l'impugnativa dell'estratto non è lo strumento adeguato e tende a essere dichiarata inammissibile.
  • Il contribuente che intende impugnare l'estratto deve dimostrare tempestivamente che non ha ricevuto valida notificazione dell'atto impositivo e che ha appreso dell'esistenza dell'atto soltanto tramite l'estratto.
  • L'onere probatorio circa la prima conoscenza tramite estratto e l'assenza di notifica valida grava sul contribuente; senza tale prova l'impugnazione rischia di essere respinta.
  • L'impugnativa dell'estratto tutela il contribuente dagli effetti esecutivi o amministrativi del ruolo quando quest'ultimo produce per la prima volta la conoscenza di un atto inesistente o non notificato; tuttavia, se l'atto verrà successivamente e regolarmente notificato, resterà salva la possibilità di nuove impugnazioni sull'atto medesimo nei termini e modi ordinari.
  • È consigliabile agire tempestivamente appena si prende conoscenza dell'estratto, per rispettare i requisiti di ammissibilità indicati dalla giurisprudenza.

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