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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17812 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva respinto l'appello del fisco in relazione a un avviso di accertamento riguardante imposte dirette e IVA per l'anno 2003. L'Amministrazione sosteneva che il giudice d'appello avesse motivato in modo insufficiente il rigetto degli elementi presuntivi posti a fondamento dell'accertamento e avesse illegittimamente invertito l'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. In particolare, l'Agenzia richiamava la redditività dichiarata ritenuta irrisoria e i rapporti commerciali con una società ritenuta cartiera.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La ricorrente non aveva trascritto nel ricorso, in modo sufficientemente specifico, i passaggi dell'avviso di accertamento, del processo verbale di constatazione e degli altri elementi probatori asseritamente trascurati o mal interpretati dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che, in sede di legittimità, il giudice non può accedere autonomamente agli atti e che il principio di autosufficienza impone al ricorrente di selezionare e riportare gli elementi decisivi. Sono stati inoltre rilevati vizi nella formulazione dei quesiti richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    consente un accertamento induttivo, in presenza di regolare contabilità, se i dati dichiarati presentano livelli di abnormità e irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di attendibilità

    L'accertamento induttivo può essere effettuato anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma occorre che emergano elementi di gravità tali da rendere inattendibili le scritture contabili; nel caso concreto, il giudice d'appello aveva ritenuto non dimostrata tale abnormità.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, la censura dell'Agenzia relativa alla presunta inversione dell'onere della prova non è stata esaminata nel merito perché il ricorso era inammissibile e non esponeva adeguatamente gli elementi probatori decisivi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disposizione, i motivi dovevano essere accompagnati da un quesito di diritto o da un adeguato momento di sintesi per i vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto insufficientemente formulati sia il quesito di fatto sia quello di diritto.

  • Art. 369 c.p.c.

    La mera produzione dell'avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione non sostituisce l'onere di autosufficienza del ricorso: gli elementi rilevanti devono essere specificamente indicati e trascritti nel ricorso stesso.

  • Art. 111 Cost.

    Il principio di terzietà e imparzialità del giudice impedisce che sia la Corte di cassazione a ricercare autonomamente negli atti gli elementi utili a sostegno delle censure; spetta al ricorrente indicare con precisione i fatti e i documenti decisivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente affermare genericamente che l'amministrazione dispone di presunzioni o indizi: il ricorrente deve riportare con precisione i passaggi degli atti e dei documenti che dimostrerebbero l'errore del giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non riesamina autonomamente il fascicolo di merito per individuare prove non adeguatamente indicate nel ricorso; la mancata trascrizione o localizzazione degli elementi decisivi può comportare l'inammissibilità.
  • Per contestare una sentenza tributaria sotto il profilo della motivazione o dell'onere della prova occorre collegare puntualmente ogni censura alla motivazione impugnata e spiegare quale specifico elemento sia stato omesso, travisato o valutato illogicamente.
  • La presenza di una contabilità formalmente regolare non impedisce in assoluto l'accertamento induttivo, ma l'amministrazione deve dimostrare anomalie gravi, concordanti e idonee a comprometterne l'attendibilità.
  • La mera redditività ritenuta bassa o i rapporti con una società sospettata di essere cartiera non sono sufficienti, se richiamati in modo assertivo: devono essere illustrati attraverso dati concreti e specifici.
  • La produzione materiale dei documenti insieme al ricorso non supplisce alla necessità di esporne il contenuto rilevante; la Corte deve poter verificare la censura sulla base del ricorso stesso.

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