Sentenza n. 8716/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - della determinazione, comunicata a mezzo pec in data 13.12.2022, a firma del Direttore Generale, n. 24300 del 12.12.2022, avente il seguente oggetto “Individuazione della aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell’art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” con la quale la Regione Emilia Romagna ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2023, ovvero entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna” e dell''''allegato che costituisce parte integrante della stessa (più oltre anche la “Determinazione”) (doc. 1). - della comunicazione, trasmessa alla ricorrente a mezzo pec in data 13.12.2022, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018” (doc. 2); - per quanto occorrer possa delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, di contenuto allo stato non conosciuto, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015 – 2018 per ogni singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dal decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, così come elencate nella Delibera regionale; - della nota esplicativa del Ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria, che definisce il procedimento utilizzato per il calcolo del ripiano della spesa per l''''acquisto dei dispositivi medici e con cui definisce le modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta (doc. 3); - oltre che dei seguenti atti e provvedimenti aventi carattere generale, quali atti presupposti e comunque strettamente connessi: - Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 con relativi allegati, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 4); - Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, (Linee Guida), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 5); - l''''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 6); - Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 7); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non noto negli estremi e nel contenuto, a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l''''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di individuazione dell’impresa fornitrice e della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna relativa al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, la relativa comunicazione e gli atti regionali e statali presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Dal testo emergono censure rivolte alla legittimità del meccanismo di ripiano, anche sotto i profili della lesione della libertà di iniziativa economica, della riserva di legge, dell’irretroattività e della tutela dell’affidamento, nonché contestazioni concernenti la determinazione della quota posta a carico dell’impresa. Il TAR ha distinto tra gli atti statali presupposti e gli atti regionali applicativi: per i primi ha esaminato la fondatezza delle censure; per i secondi ha rilevato che la controversia riguarda il corretto calcolo di un’obbligazione patrimoniale, senza esercizio di potere autoritativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’impugnazione degli atti statali presupposti, richiamando i propri precedenti e, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Ha ritenuto il meccanismo del payback, per il quadriennio 2015-2018, ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria e al reperimento delle risorse necessarie alla tutela della salute. Ha escluso la violazione della riserva di legge, poiché la disciplina individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e i criteri essenziali della procedura. Ha inoltre escluso la retroattività lesiva e la violazione dell’affidamento, rilevando che l’obbligo di ripiano era conoscibile sin dal 2015 e che la disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l’obbligazione. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Le attività regionali consistono infatti nella verifica tecnico-contabile dei dati, nell’individuazione delle imprese e nel calcolo matematico della quota dovuta, sulla base di presupposti e percentuali già stabiliti dalla legge e dagli atti statali. Ne deriva un rapporto obbligatorio paritario, avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dall’esercizio di potere autoritativo. La causa, limitatamente agli atti regionali, può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disciplina del payback stabilisce il tetto di spesa per i dispositivi medici, la quota di partecipazione delle imprese al ripiano e la procedura per l’individuazione delle aziende obbligate.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Attribuisce alle regioni il compito di verificare la documentazione contabile, individuare l’elenco delle aziende soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota dovuta e iscrivere in bilancio il relativo credito, sulla base dei presupposti e dei dati definiti a monte.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto rispettata la riserva di legge, poiché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri essenziali del ripiano.
art. 41 Cost.
Il meccanismo del payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento legislativo volto alla razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 2 Cost.
Non è stata ravvisata una lesione dei principi costituzionali invocati in relazione alla disciplina del payback e all’affidamento delle imprese.
art. 117 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU
È stata esclusa la violazione del principio di irretroattività e della tutela dei beni patrimoniali, poiché l’obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015 e la disciplina successiva ne ha reso operative le modalità.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia sugli atti regionali non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia per la quale il giudice amministrativo abbia declinato la giurisdizione, entro il termine perentorio indicato in sentenza.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito al TAR di motivare mediante richiamo a precedenti conformi su fattispecie analoghe.
Massime di principio
- Nel sistema di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, la disciplina è compatibile con la riserva di legge quando individua direttamente i soggetti obbligati, l’oggetto del ripiano e i criteri essenziali per la determinazione della quota dovuta, demandando agli atti amministrativi successivi compiti attuativi e tecnico-contabili.
- La disciplina del payback non è retroattiva in senso lesivo quando gli atti successivi si limitano a rendere operative procedure già previste dalla normativa vigente al momento delle forniture, senza modificare sostanzialmente l’obbligo di ripiano già conoscibile dalle imprese.
- Le attività regionali di verifica dei dati contabili, individuazione delle imprese obbligate e calcolo della quota di ripiano, quando integralmente vincolate dalla legge e dagli atti statali presupposti, non costituiscono esercizio di potere autoritativo, ma attività ricognitiva e tecnico-contabile.
- La controversia relativa al corretto calcolo della quota di payback dovuta a una regione, quando l’obbligazione patrimoniale deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali e non è intermediata da potere discrezionale o autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il criterio del petitum sostanziale impone di distinguere tra la contestazione dell’esercizio di un potere autoritativo, devoluta al giudice amministrativo, e la contestazione di un rapporto obbligatorio paritario a valle dell’esercizio del potere, devoluta al giudice ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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