Cassazione Penale, Sentenza n. 2213/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mendolia è stato condannato in abbreviato per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 perché, insieme a un altro soggetto, avrebbe raccolto, trasportato e smaltito rifiuti non pericolosi (un divano di stoffa) senza le autorizzazioni previste (Palermo, 3 febbraio 2018). In cassazione si contestava: (1) l'erronea applicazione dell'art. 256 per aver ritenuto la condotta non occasionale sulla base di elementi insufficienti; (2) la carenza e contraddittorietà della motivazione circa la non occasionalità; (3) l'erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) e la mancata valutazione degli elementi a favore della tenuità; (4) la mancata e contraddittoria motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: la sentenza impugnata aveva basato la non occasionalità della condotta soprattutto sulla sola "mole" del rifiuto (un divano) e su affermazioni apodittiche circa la terzietà del rifiuto, senza applicare correttamente la giurisprudenza sui criteri che escludono l'occasionalità. La Corte ha concluso che, nei fatti concretamente accertati (trasporto di un unico rifiuto domestico, un divano, con motoveicolo di proprietà del ricorrente e deposito nei pressi di un cassonetto), non sussiste il reato contestato. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste" (deciso il 17/12/2021).
Norme richiamate
art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006
reato contestato: gestione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni
La norma punisce la gestione di rifiuti senza autorizzazione anche se realizzata da soggetti non professionali, purché la condotta non sia del tutto occasionale. Per escludere l'occasionalità si devono valutare indici concreti (natura/quantità del rifiuto, necessità di veicolo adeguato, numero dei soggetti coinvolti, eterogeneità, attività preliminari di raccolta/ deposito).
art. 131-bis c.p.
richiesta dall'imputato la riconduzione alla particolare tenuità del fatto
Si applica quando il fatto ha particolare tenuità secondo i criteri di cui alla norma e alla giurisprudenza; la decisione sulla sua applicazione richiede motivazione specifica del giudice. Nel caso la Cassazione non ha ritenuto necessario pronunciarsi sul suo merito perché ha escluso la sussistenza del fatto.
art. 133 c.p.
richiamato nella prospettazione difensiva in relazione alla valutazione della pena
Norma che disciplina le circostanze che attenuano la responsabilità ai fini della pena; utilizzabile per argomentare la lieve entità dell'offesa in relazione all'art. 131-bis.
art. 6 legge n. 210/2008
citato dalla sentenza come più corretta contestazione per fatti commessi in Sicilia
La Corte osserva una questione di corretta qualificazione normativa/territoriale (richiamando la legge 210/2008) ma considera tale rilevanza secondaria rispetto alla valutazione che il fatto non sussiste.
Massime di principio
- Per configurare il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) non è sufficiente provare un singolo trasporto: occorre dimostrare la non occasionalità tramite indici concreti (quantità/peso dei rifiuti, eterogeneità, necessità di mezzi dedicati, più soggetti coinvolti, attività preliminari di raccolta/ deposito).
- Il trasporto di un unico rifiuto domestico effettuato con il mezzo proprio e finalizzato al deposito nelle immediate vicinanze di un cassonetto è normalmente compatibile con un comportamento occasionale e quindi non integra automaticamente il reato di cui all'art. 256.
- La semplice affermazione della "mole" o della "terzietà" del rifiuto, senza adeguata motivazione fattuale, non è sufficiente: il giudice deve esplicitare i criteri e gli elementi concreti che consentono di escludere l'occasionalità.
- Se viene richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve fornire una motivazione specifica quando la rifiuta; tuttavia, se la fattispecie non sussiste, la Corte può annullare la condanna senza affrontare il tema della particolare tenuità.
- In casi simili la difesa dovrebbe focalizzarsi sulla dimostrazione della natura domestica/occasionale del rifiuto (unico bene, trasporto con mezzo proprio, assenza di organizzazione o attività preliminari) e chiedere esplicitamente l'applicazione dell'art. 131-bis ove ricorrano i presupposti.
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