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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1974/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma per i reati contestati ai sensi dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (investimento con omissione di soccorso e fuga). Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, lamentando omissione di valutazione della deposizione della teste Cicu; sosteneva che le lesioni fossero non rilevanti (solo un trauma contusivo) e che l'imputato non si fosse accorto dell'urto, quindi senza dolo o dolo eventuale. Con secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., rilevando che le conseguenze dannose erano circoscritte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito: la vittima (Pagani Laura) fu urtata dallo specchietto destro tra le 19 e le 20, cadde sbattendo contro una finestra e riportò graffi, lividi e immobilizzazione del braccio; lo specchietto divelto fu consegnato ai Carabinieri e ritrovato su un veicolo compatibile; i testimoni confermarono che l'autovettura rallentò e poi si allontanò senza prestare soccorso. La Cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse un tentativo di revisione del merito non consentito in sede di legittimità e ha confermato che il reato di fuga/omissione di soccorso è un reato di pericolo: non è necessario che vi sia accertamento immediato di danno grave, è sufficiente una situazione di difficoltà indicativa di pericolo. Ha inoltre rigettato la richiesta di applicazione della particolare tenuità, ritenendo che le modalità dell'evento e il rischio derivante dall'omesso soccorso escludano la tenue offensività. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 189, commi 1, 6 e 7

    Regola l'obbligo di fermarsi in caso di incidente e la fattispecie di fuga/omissione di soccorso; nel caso in esame la norma è stata interpretata come reato di pericolo che richiede l'obbligo di arrestarsi in presenza di un sinistro riconducibile al comportamento del conducente e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza necessità di accertamento immediato di lesioni gravi

  • codice penale, art. 131‑bis

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile quando l'evento consiste in omissione di soccorso o fuga che presenta una situazione di pericolo per la vita o l'integrità della persona, ribadendo che la natura di reato di pericolo esclude la tenue offensività nelle modalità emerse

  • codice penale, art. 590

    Norma sulle lesioni personali e sulla remissione di querela; nel provvedimento di merito è stata dichiarata improcedibilità per il reato di cui a tale articolo a seguito di remissione della querela da parte della persona offesa

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione ha applicato il principio secondo cui la sanzione patrimoniale può essere disposta salvo che il ricorrente non abbia agito con colpa nella determinazione del motivo di inammissibilità

Massime di principio

  • In caso di investimento o anche di urto con un pedone, il conducente ha l'obbligo di fermarsi per accertare l'accaduto e prestare assistenza: il dovere sussiste anche se le lesioni non appaiono immediatamente gravi, poiché il reato è di pericolo.
  • La fuga o l'allontanamento dopo un impatto integra reato di omissione di soccorso/fuga ex art.189 c.d.s. quando il sinistro è riconducibile al comportamento del conducente e la situazione è idonea a produrre eventi lesivi; l'esistenza di un danno effettivo non è sempre necessaria.
  • La valutazione della rilevanza delle prove (testimonianze, reperti come lo specchietto divelto, congruità delle dichiarazioni) è rimessa ai giudici di merito; la Cassazione non reinspetta il merito dei fatti salvo vizio di legge nella motivazione.
  • La particolare tenuità (art.131‑bis c.p.) è difficilmente riconoscibile nei reati di pericolo come l'omissione di soccorso quando dalle modalità dell'evento emerge un concreto rischio per l'integrità fisica della persona.
  • Prassi prudente in casi analoghi: fermarsi immediatamente, verificare le condizioni della persona, prestare o attivare soccorso (chiamare 112/118), fornire dati anagrafici e targa, raccogliere testimonianze e conservare frammenti o danni del veicolo; l'inosservanza può comportare responsabilità penale e sanzioni amministrative (sospensione patente).

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