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Sentenza

Sentenza n. 1668/2026 - Torino, Sezione 3

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino sezione Lavoro e Previdenza (doc. 1-2: sentenze), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.618,78.

Giustizia amministrativa202600723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Ministero, di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, limitatamente alla condanna al pagamento di € 1.618,78 per spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1261/2024 e n. 1259/2024, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del difensore distrattario, di compensi professionali complessivamente pari a € 1.618,78. Ha dedotto che i titoli erano passati in giudicato, ritualmente notificati e non adempiuti dall'Amministrazione. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nei provvedimenti, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il calcolo del creditore non è vincolante per l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c.; l'ottemperanza non ha infatti funzione costitutiva del credito, ma mira a consentirne il soddisfacimento. Per l'eventuale perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con incarico da svolgere entro 60 giorni e senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto. Gli atti sono stati trasmessi alla Segreteria per l'inoltro alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari che le obbligano al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    I conteggi del capitale residuo e degli interessi devono essere verificati dall'Amministrazione secondo il titolo giudiziale e le regole legali sulla decorrenza e misura degli interessi.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato è stata utilizzata per comprovare la definitività dei titoli posti a fondamento dell'ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la regolazione dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni un'amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'importo dovuto deve essere ricavato dal titolo giudiziale, dalla normativa applicabile e dagli eventuali pagamenti parziali, sicché il conteggio prospettato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione.
  • In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve corrispondere non solo il capitale risultante dal titolo, ma anche gli accessori di legge e gli ulteriori interessi maturati, purché legittimamente dovuti e verificati quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla perdurante inerzia dopo la scadenza del termine assegnato e all'istanza del creditore.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione è già sussistente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del relativo giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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