Cassazione Civile, Ordinanza n. 33322/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un debitore ha impugnato in cassazione la sentenza d’appello che, riformando il primo grado, aveva confermato la legittimità di un’intimazione di pagamento fondata su crediti previdenziali. La controversia ruotava attorno alla prescrizione quinquennale del credito e alla dedotta mancanza di atti interruttivi efficaci. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 416, 421 e 437 c.p.c. e dell’art. 3 della l. n. 335/1995, sostenendo che la documentazione prodotta tardivamente dall’agente della riscossione in primo grado fosse inutilizzabile, che il giudice non avesse esercitato i poteri officiosi e che in appello non fossero ammissibili nuovi mezzi di prova; ha inoltre sostenuto che non vi fossero atti idonei a interrompere la prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello non avesse verificato l’effettiva efficacia interruttiva dei documenti prodotti, anche perché gli atti richiamati non avrebbero indicato chiaramente la natura del credito portato a conoscenza del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente escluso l’improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata, poiché la decisione era comunque nella disponibilità del giudice essendo stata prodotta dalla controparte. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo: nel rito del lavoro, l’eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, e i documenti relativi agli atti interruttivi possono essere acquisiti in appello quando il fatto interruttivo sia stato allegato e discusso in primo grado e i documenti siano indispensabili ai fini della decisione. Ha considerato inammissibile il secondo motivo perché non deduceva un fatto storico decisivo omesso, ma sollecitava una rivalutazione del contenuto e dell’idoneità delle prove documentali, attività preclusa in cassazione. Non ha disposto condanna alle spese di legittimità per la parte resistente, essendo la notificazione del ricorso avvenuta ai soli fini di litis denuntiatio; ha invece dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro per la censura di violazione di legge relativa all’utilizzabilità delle prove e alla prescrizione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte precisa che non può essere usato per chiedere la rivalutazione delle prove
art. 416 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l’inutilizzabilità della documentazione tardiva prodotta dalla parte resistente in primo grado
art. 421 c.p.c.
la Corte ribadisce che nel rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi per l’accertamento della verità dei fatti rilevanti
art. 437 c.p.c.
richiamato per il limite alla produzione di nuovi mezzi di prova in appello; la Corte ammette tuttavia le prove indispensabili su fatti già allegati e discussi
art. 3 l. n. 335/1995
richiamato quale base del termine di prescrizione quinquennale del credito previdenziale
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
art. 366 c.p.c.
richiamato nel principio per cui il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato e il come/quando della sua deduzione
art. 369 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per gli oneri di specifica indicazione e deposito
art. 4, comma 2-quater, l. n. 265/2002
richiamato nel principio giurisprudenziale sulla non necessità del concessionario come parte nelle liti sul merito della pretesa creditoria
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
richiamato nel passaggio relativo alla soppressione dell’obbligo di coinvolgimento del concessionario nelle liti sul merito della pretesa
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l’eccezione di interruzione della prescrizione è eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, purché si fondi su allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
- I documenti relativi ad atti interruttivi della prescrizione non acquisiti in primo grado possono essere ammessi in appello se il fatto interruttivo è stato allegato e discusso nel giudizio di primo grado e la prova è indispensabile ai fini della decisione.
- Il divieto di nuove prove in appello non opera in modo assoluto: resta la possibilità di acquisire documenti indispensabili relativi a fatti già introdotti nel contraddittorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo realmente trascurato; non basta contestare la valutazione delle prove o la mancata adesione a una tesi difensiva.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto e della forza persuasiva delle prove documentali, essendo attività riservata al giudice di merito.
- La mancata produzione della sentenza impugnata non determina improcedibilità se essa risulta comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
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