Sentenza n. 502/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di _ a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 marzo 2024, per l’annullamento: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale e determinazione dirigenziale che hanno fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto un ricorso volto, in via principale, all'accertamento dell'inapplicabilità al proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, dei principi europei di trasparenza e concorrenza, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria in materia di concessioni demaniali marittime. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo automatico senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, con cui era stato fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 118/2022, reiterando le domande di accertamento e di condanna, nonché le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale.
La decisione
Nel corso del giudizio, in data 30 dicembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha pertanto dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le questioni relative alla qualificazione e alla durata del rapporto concessorio, all'applicazione della direttiva 2006/123/CE, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, alla legittimità costituzionale delle disposizioni invocate o alla legittimità degli atti comunali impugnati. Le istanze di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale non sono state quindi esaminate. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, legge n. 118/2022
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della cessazione dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti demaniali marittimi; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione o la compatibilità con il diritto dell'Unione, dichiarando il ricorso improcedibile.
art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.
Richiamato nelle domande della ricorrente per ottenere accertamento e condanna; nessuna statuizione di merito è stata adottata dal TAR.
art. 36 cod. nav.
Richiamato quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; la domanda non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Invocati dalla ricorrente quale parametro per la disapplicazione della normativa nazionale; il TAR non ha deciso la questione.
art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; il TAR non ha esaminato la relativa questione.
direttiva 2006/123/CE
La ricorrente ne ha contestato l'applicabilità al rapporto concessorio; il TAR non ha pronunciato sul punto.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare le questioni di merito, le domande di accertamento e condanna né le richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale, se non sussiste più un interesse attuale alla decisione.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti, anche in presenza di non opposizione alla compensazione manifestata dalla parte resistente.
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